Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21822/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO MARIA DE

MATTEIS, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2009 della COMM. TRIB. REG. delLAZIO,

depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DE MATTEIS che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.S., dirigente di Enel spa, nell’anno di imposta 2002 riceveva dal fondo integrativo Fondenel la somma di Euro 397.720,35 lordi, a titolo di prestazione previdenziale erogato in forma di capitale; su di essa il datore di lavoro, in qualita’ di sostituto di imposta, operava la ritenuta alla fonte Irpef applicando l’aliquota media del 32,28 per cento prevista del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16 (ora art. 17) per il trattamento di fine rapporto.

Con istanza del 4.10.2006 S.S. chiedeva il rimborso dell’importo di euro 70.153,33 sul rilievo che, essendo egli un iscritto al vecchio fondo assicurativo, la prestazione erogata in forma di capitale in sostituzione della rendita pensionistica complementare periodica, poiche’ derivante da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, doveva essere sottoposta a tassazione quale reddito da capitale a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e della L. n. 482 del 1985, art. 6, operando una ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 34 del 21.2.2008, dichiarando applicabile l’aliquota del 12,50%.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 16.6.2009 lo rigettava.

Contro la sentenza del giudice di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per i seguenti motivi; 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985, art. 6; violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17; violazione della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) violazione della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e L. n. 482 del 1985 , art. 6; degli artt. 1325 e 1919 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1, 33 e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 3) violazione della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4 e artt. 16, 17 e 47 e della L. n. 482 del 1985, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 4) insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deposita memoria.

S.S. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ parzialmente fondato nei termini che seguono.

La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi (specificamente da Fondenel/P.I.A.) e’ stata definita da questa Corte con l’affermazione del seguente principio di diritto: in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione e’ assoggettata al regime di tassazione separata di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui del cit. D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (Sez. U., Sentenza n. 13642 del 22/06/2011, Rv.618426).

Sulla base di tale principio la ritenuta fiscale piu’ favorevole del 12,5%, prevista della L. 26 settembre 1985, art. 6, e’ applicabile ai soli iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, e’ valevole per gli importi maturati sino e non oltre il 31.12.2000, riguarda esclusivamente le somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ossia “del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (sentenza Sez. U. pag. 7).

Sotto tale profilo la sentenza e’ affetta dal dedotto vizio di insufficiente motivazione, non avendo adeguatamente individuato quali siano le somme sulle quali doveva essere applicata la ritenuta del 12,5%, con corrispondente determinazione del diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che si uniformera’ al principio di diritto enunciati nella sentenza citata; in particolare dovra’ attenersi alla regola secondo cui la ritenuta del 12,5% stabilita’ della L. n. 482 del 1985, art. 6, deve essere applicata esclusivamente sugli importi corrisposti dal Fondo, maturati fino al 31.12.200, che eventualmente derivino direttamente dalle plusvalenze realizzate mediante investimenti, sul mercato, dei capitali accantonati rinvenienti dalla contribuzione. Le spese del giudizio di legittimita’ saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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