Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14500 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 69-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TURCHI EVASIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 16/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Data pubblicazione: 10/07/2015

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
letti gli atti depositati,
osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.65/03/2011 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente- ed ha perciò annullato la cartella di pagamento, per IVA relativa agli anni
2000-2001, che il curatore fallimentare di Turchi Evasio aveva impugnato assumendo
che non fosse stato notificato alla curatela medesima l’avviso di accertamento che era
alla base della formazione del ruolo.
La CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che la conclusione cui era già
pervenuta la CTP trovava conforto nell’orientamento ormai assestatosi sul punto della
inefficacia dell’accertamento che non sia stato notificato anche alla curatela, ove la
procedura fallimentare sia già attiva al momento di adozione dell’accertamento
medesimo, con conseguente nullità della cartella esattoriale che è diretta conseguenza
dell’accertamento. Né avrebbe potuto trovare applicazione l’art.48 comma 1 della legge
fallimentare, atteso che per l’avviso di accertamento è previsto un iter ben diverso da
quello previsto per l’inoltro della corrispondenza in genere da parte del fallito al
curatore.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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Li

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.43 e 48
del R.D. n.267/1942, in combinato disposto con l’art.60 del DPR n.600/1973) la parte
ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia ritenuto illegittima la
notifica della cartella effettuata al curatore (in difetto di previa notifica al medesimo

nelle controversie del fallito “sta in giudizio il curatore”, norma che —se interpretata
sistematicamente alla luce dei principi che connotano il diritto fallimentare- consente di
rinvenire una sorta di “legittimazione di tipo concorrente” tra il curatore ed il fallito per
tutti qui rapporti di cui il curatore si sia disinteressato. La legittimazione processuale
straordinaria del fallito trova la sua genesi nella garanzia del diritto di difesa che
compete al fallito medesimo sicchè poi —per conseguenza- l’omessa notifica
dell’accertamento fiscale al curatore, se rende inefficace l’accertamento nell’ambito
della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, proprio a
causa del carattere relativo della perdita della capacità processuale di quest’ultimo (in
termini sono state menzionate Cass. n.1634/2008; Cass. n.27263/2006; Cass.
n.9951/2003).
La censura appare inammissibilmente formulata, a mente dell’art.360 bis cpc, siccome il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto qui riproposte in modo
conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che il motivo offra elementi nuovi per
rimeditare detto orientamento.
Oltre alle decisioni menzionate dalla stessa parte ricorrente (che contraddicono l’assunto
teorico dal quale il motivo di impugnazione prende le mosse), basti qui menzionare
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9951 del 23/06/2003:”L’accertamento fiscale avente ad
oggetto obbligazioni tributarie i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione
di fallimento del contribuente, ovvero nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è
intervenuta, ove sia stato notificato soltanto al fallito, e non anche al curatore del
fallimento, è inefficace nell’ambito della procedura fallimentare, ma conserva la sua
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dell’avviso di accertamento) senza considerare che l’art.43 menzionato prevede che

validità e, ove il fallito, tornato “in bonis”, abbia ricevuto la notifica di un avviso di
liquidazione dell’imposta, egli può contestare l’accertamento impugnandolo assieme
all’avviso di liquidazione, in ragione del fatto che il primo avviso, non essendo stato
notificato al curatore, ossia a colui che era dotato della legittimazione ad impugnarlo in
riacquistato la capacità d’impugnarlo” (da ultimo, nei medesimi termini si vedano anche
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20814 del 26/10/2005 Sez. 5, Sentenza n. 22277 del
26/10/2011).
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 giugno 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si
è costituita.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2015
Depositata in Cancelleria

pendenza della procedura concorsuale, consente ora l’azione giudiziale a colui che ha

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