Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27568-2018 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Bertoncini

Cristiano, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VASTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’avvocato Zaccaria Nicolino, domiciliato ex art. 366

c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 368/2018 della Corte d’appello di L’Aquila,

depositata il 22/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

B.C. impugnava davanti al Giudice amministrativo il provvedimento con il quale il Comune di Vasto lo dichiarava decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia economico-popolare, per difetto di stabile occupazione dello stesso.

Il TAR dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria e il B. riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Vasto.

Il Tribunale, nel contraddittorio con il Comune, rigettava la domanda. Il B. appellava la decisione, ma la Corte d’appello di L’Aquila respingeva il gravame, con condanna alle spese di lite.

Avverso tale decisione il B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Comune di Vasto ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il B. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente deve essere dichiarata l’irritualità della memoria difensiva depositata dal B. a mezzo posta, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione. Infatti, non è applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c., previsto esclusivamente per il ricorso e il controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; v. pure Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01).

Con il primo motivo si deduce la violazione della L.R. Abruzzo n. 96 del 1996, art. 34. Il B., in particolare, sostiene che il giudice d’appello non avrebbe potuto giustificare l’adozione del provvedimento di decadenza sulla base di quanto accertato in esito all’attività istruttoria, poichè ciò si porrebbe in contraddizione con la L. n. 241 del 1990, art. 3, che prevede l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ed esclude che tale eventuale carenza possa essere colmata ex post.

La censura è inammissibile.

A prescindere dalle norme asseritamente indicate come violate, in realtà il B. fa questione di ammissibilità delle prove assunte nel giudizio di merito, sostenendo che le stesse fossero irrilevanti per la decisione. Come eccepito dal controricorrente, si tratta di una questione nuova, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione; o, quantomeno, il B. non ha dedotto di aver già proposto tale questione nei gradi di merito e, tantomeno, ha specificatamente indicato i relativi atti processuali.

Ad ogni modo, la doglianza sarebbe pure manifestamente infondata. In sostanza, il B. sostiene che, quand’anche fosse stata dimostrata la sussistenza dei presupposti sostanziali per pronunciare la sua decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia economico-popolare, ciò non poteva valere a sanare il vizio di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato. Egli, tuttavia, trascura la circostanza che innanzi al giudice civile non si fa questione della validità del provvedimento amministrativo di decadenza, bensì della effettiva sussistenza dei relativi presupposti sostanziali. Questa, in fin dei conti, è anche la ratio della decisione con la quale il Giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione, cui il B. ha prestato acquiescenza. Pertanto, in questa sede non assume alcun rilievo la denuncia della eventuale illegittimità formale del provvedimento amministrativo per carenza di motivazione, vertendo il giudizio unicamente sull’accertamento della circostanza di fatto dell’abbandono dell’unità abitativa da parte dell’assegnatario.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del T.U. n. 165 del 2011, artt. 5 e 63. Il ricorrente sostiene, anzitutto, che l’ulteriore immobile, presso il quale egli aveva trasferito la propria abitazione, sarebbe stato confiscato prima dell’apertura del procedimento amministrativo teso alla declaratoria di decadenza.

Tale censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo stata omessa qualsivoglia indicazione degli atti processuali sui quali si fonda l’asserzione in commento. Anzi, a ben vedere, non è chiaro neppure la natura (civile o penale) del sequestro al quale il B. fa riferimento.

Sempre nell’ambito del medesimo motivo, il ricorrente aggiunge che le risultanze istruttorie poste alla base della decisione non consentirebbero di ritenere con sicura certezza che egli abbia abbandonato l’alloggio popolare. Anche tale deduzione è manifestamente inammissibile, in quanto volta a porre in discussione l’esito dell’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

Infatti, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).

In entrambi i motivi la sentenza impugnata è censurata anche per “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”. Anche di quest’ultimo profilo deve rilevarsi l’inammissibilità, in quanto il difetto di motivazione non è più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le sentenze pubblicate a far data dall’11 settembre 2012.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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