Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14500 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 09/06/2017, (ud. 17/01/2017, dep.09/06/2017),  n. 14500

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21246-2012 proposto da:

B.S., (OMISSIS), F.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO TARTAGLIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINO VENTURA;

– ricorrenti –

contro

S.R., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

contro

C.S., Q.M.,

– intimati –

avverso la sentenza n. 205/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/0/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato Tartaglia Roberto con delega depositata in udienza

dell’Avv. Ventura Costantino che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per la cassazione con

rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.S. e F.F. hanno venduto ai coniugi Ca.An. e M.R., G.V. e M.M., S.R. e F.C., C.S. e Q.M. un appartamento per ciascuna coppia con atto per notar Ci. del 22 giugno 1992, in un complesso di cui erano originariamente unici proprietari alla (OMISSIS), restando proprietari pur dopo le predette e altre vendite di uno spazio vincolato a parcheggio a favore degli appartamenti ceduti, giusta precedente atto per notar Ci. del 13 giugno 1989, e di altro spazio non vincolato. Con altro atto per notar Ci. in pari data 22 giugno 1992 gli acquirenti predetti, unitamente agli altri acquirenti di appartamenti nei due corpi di fabbrica, hanno conferito ai coniugi B. e F. procura per intervenire in atto integrativo e di rettifica del vincolo a parcheggio nei confronti del comune di Bari, vincolando la estensione libera e liberando quella vincolata, nonchè meglio individuando i confini; con coeva scrittura privata gli acquirenti predetti hanno riconosciuto l’esclusiva proprietà degli spazi, specificando i poteri conferiti in ordine al vincolo della zona contornata in rosso in una planimetria allegata e allo svincolo di quella contornata in verde. Intervenuto con nota del 23 settembre 1996 parere favorevole del comune di Bari alla modifica dell’area a parcheggio a condizione che il nuovo atto di vincolo venisse sottoscritto da tutti gli aventi diritto, solo alcuni acquirenti hanno poi sottoscritto la relativa scrittura, non anche i coniugi Ca.An. e M.R., G.V. e M.M., S.R. e F.C., C.S. e Q.M.. B.S. e F.F. hanno pertanto convenuto innanzi al tribunale di Bari Ca.An. e gli altri acquirenti in epigrafe per sentirli dichiarare inadempienti rispetto all’atto sottoscritto contestualmente agli atti di compravendita, con condanna degli stessi alla stipula e in subordine con istanza di emissione di sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. Sulla resistenza dei convenuti, che hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di F.F. e il contrasto della pattuizione con la L. n. 765 del 1967, previa c.t.u. volta ad accertare la conformità della pattuizione stessa con la disciplina di legge, con sentenza depositata in data 8 marzo 2005 il tribunale di Bari ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di F.F. e ha accolto la domanda dichiarando i convenuti obbligati alla sottoscrizione.

2. – Adita su appello principale di Ca.An. e degli altri acquirenti e su appello incidentale di F.F., la corte d’appello di Bari ha con sentenza dichiarato inammissibile l’appello incidentale per mancanza di specificità del motivo in ordine alla questione della sua legittimazione, nonchè accolto l’appello principale nella parte in cui gli appellanti si sono doluti della mancata prova del diritto, non essendo in atti la planimetria allegata alla scrittura privata integrativa. In particolare, affermando che “per stabilire la fondatezza o meno della pretesa giudiziale… occorre verificare se la modifica del vincolo di parcheggio… corrisponda o meno a quella concordata tra le parti, evidenziata in rosso nella planimetria A” e che all’onere di produrre in giudizio la stessa la parte appellata non aveva ottemperato, in riforma della sentenza di prime cure, la corte pugliese ha rigettato la domanda degli originari istanti.

3. – Per la cassazione della sentenza propongono ricorso B.S. e F., sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso Ca.An. e M.R., S.R. e F.C., G.V. e – in prosecuzione rispetto Ma.Ma., deceduta – lo stesso G.V. nonchè C. e G.G.A., quali eredi; anch’essi depositano memoria. Non svolgono difese C.S. e Q.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Attenendo la questione sollevata alla legittimazione di una parte, va esaminato in via preliminare il quarto motivo di ricorso, con cui F.F. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.. Sostiene che la corte d’appello erroneamente abbia ritenuto inammissibile perchè non specifico il motivo d’appello circa il difetto di legittimazione attiva della stessa, difetto affermato dal tribunale, essendo invece il motivo stesso sufficientemente specifico.

2. – Il motivo è fondato. Dal punto di vista della sua ammissibilità, non rileva il fatto che la parte abbia invocato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in luogo del riferimento corretto al n. 4. E’ noto infatti che la censura in tema di specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 c.p.c., è riconducibile nell’ambito dell’error in procedendo, attraverso l’interpretazione autonoma dell’atto di appello da parte di questa corte; ai fini dell’esame del vizio denunciato, peraltro, la correttezza dell’indicazione del riferimento normativo (nel caso di specie relativamente al n. 4 cit.) non è essenziale, purchè dal contesto del motivo sia possibile desumere – come nell’ipotesi data – la denuncia di un errore di siffatta natura (così ad es. Cass. n. 19661 del 13/09/2006). Venendo all’apprezzamento del motivo in sè, va data continuità all’orientamento interpretativo dell’art. 342 c.p.c. (v. ad es. Cass. n. 18307 del 18/09/2015) per cui l’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico-giuridico. Nel caso in esame – come risulta dalle parti rilevanti della sentenza di primo grado, di quella d’appello e dell’atto di impugnazione spiegato da F.F., ritualmente trascritti e comunque, come detto, direttamente esaminabili – a fronte della sentenza del tribunale che aveva ritenuto la stessa carente di “legittimazione attiva… atteso che, per come si evince dall’esame dell’atto pubblico… del 13.6.89.

B.S. dichiarava di essere coniugato, in regime di comunione legale dei beni, “ma di avere asservito e ceduto un bene personale”, proseguendo analogamente con l’esame di nota di trascrizione relativamente all’acquisto di una delle coppie in causa, l’appellante ha formulato un motivo d’appello – sufficientemente esteso – con cui si contrappone al “capo” relativo alla “pronuncia di carenza di legittimazione processuale…”, in quanto basata sulla “proprietà originaria del suolo edificatorio”, l’argomentazione per cui la legittimazione dovesse spettare in base alle “intese obbligatorie intercorse tra tutte le parti… unitamente al conferimento degli stessi poteri di modifica ed integrazione del vincolo a parcheggio”; tali poteri spettando, in tale contesto, oltre che al signor B., anche a essa signora F.. Trattasi, dunque, di argomento giuridicamente contrastante quello seguito dal tribunale e, in quanto tale, costituente critica specifica, tale da rendere l’appello incidentale ammissibile. Il motivo per cassazione va dunque accolto.

3. – Con il primo motivo di ricorso, poi, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1362, 1453 c.c. e art. 1723 c.c. e ss. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre con il secondo motivo essi deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso della volontà dei contraenti di spostare l’area vincolata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano che la corte d’appello, ritenendo non assolto l’onere della prova incombente su essi odierni ricorrenti per non aver prodotto, a dimostrazione del diritto azionato in giudizio, la planimetria A allegata alla scrittura integrativa coeva alle vendite e al rilascio di procura, abbia fatto erronea applicazione delle norme in tema di prova dei diritti e di ricostruzione della volontà dei contraenti tesa a costituire obblighi, volontà risultante non soltanto da detta planimetria (tesa solo a “meglio chiarire” l’anzidetta volontà, come indicato nella scrittura del 22.6.1992, che comunque indicava doversi “liberare lo spazio antistante i due locali a piano terra di proprietà del sig. B.S., p.lle (OMISSIS)”) ma da un complesso di atti tra i quali gli stessi rogiti di vendita (in premessa), la procura per notar Ci. sempre del 22.6.1992 (con conferimento del potere di “individuare con maggior precisione la zona di suolo”), la scrittura privata parimenti del 22.6.1992 (che anche nel testo, oltre che nella planimetria allegata, esprimeva detta volontà con l’espressione dianzi riportata), l’istanza al comune di Bari del 2.7.1996 (anch’essa recante una planimetria A allegata, con le sottoscrizioni di tutti gli interessati), oltre che negli atti successivi del comune di Bari e del processo (tra i quali la relazione di c.t.u.). Anche la motivazione addotta viene criticata in quanto viziata, posto che la corte da un lato ha dato atto che dalla scrittura privata – isolatamente considerata – “risulta… un accordo tra le parti” teso allo spostamento del vincolo a parcheggio, dall’altro contraddittoriamente e insufficientemente ha affermato che la sola mancanza della planimetria – a fronte dell’altra cospicua documentazione non considerata attestante gli obblighi reciproci delle parti – era idonea a far venir meno la prova del diritto.

4. – I motivi anzidetti, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e risultano fondati. In proposito, deve richiamarsi l’orientamento di questa corte (v. ad es. Cass. n. 6764 del 05/05/2003 e n. 12594 del 22/05/2013) secondo il quale le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili possono far parte integrante della dichiarazione di volontà, quando a esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene; in tale contesto, l’eventuale difformità tra i dati risultanti dal contratto e la richiamata planimetria, ad esso allegata, involge una questione di fatto, che il giudice di merito deve risolvere ricostruendo la volontà delle parti alla luce del testo complessivo degli atti, rimanendo la sua decisione sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto i profili del rispetto dei criteri legali di interpretazione e del difetto di motivazione.

5. – Nel caso di specie, tenuto conto che con l’atto di appello (p. 5, parte citata nella sentenza impugnata) gli acquirenti avevano impugnato la sentenza del tribunale, con il motivo accolto, meramente deducendo che l’assenza in causa della planimetria bastasse “ad invalidare in toto l’impugnata decisione” (motivo indicato con la lett. a), senza che risultino anche esaminati gli altri motivi b) e c)), deve anzitutto rilevarsi, per quanto attiene al corretto utilizzo dei criteri ermeneutici dell’art. 1362 c.c. e alla sufficienza della motivazione, che, tenuto conto della diversa conclusione raggiunta dal tribunale, la corte territoriale anzitutto non risulta essersi fatta carico del preliminare esame del se l’assenza della planimetria facesse venir meno la prova del diritto azionato alla luce della duplice possibilità – come da giurisprudenza innanzi citata – che la scrittura relativa a immobili con allegata pianta planimetrica faccia o meno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando alla planimetria i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene (nel caso di specie, secondo i ricorrenti, tale presupposto non risulterebbe, intendendo le parti solo “meglio chiarire” una volontà già compiutamente espressa).

6. – In secondo luogo, nella sentenza non è – quanto alla completezza e non contraddittorietà dell’iter logico-giuridico – espressa alcuna ragione – in riferimento agli elementi essenziali dell’atto avente forma scritta ad substantiam – per cui, quand’anche la planimetria rivestisse valenza di dichiarazione negoziale, non fosse utilmente esperibile alcun rimedio ermeneutico per pervenire comunque alla ricostruzione della volontà sulla base del testo, come avviene in ogni caso in cui l’interpretazione sopperisca, quanto ai negozi solenni, alla carenza di un brano, di una pagina o – come nel caso di specie – di un allegato.

7. – In terzo luogo, e ampliando la prospettiva dell’esame della completezza e logicità del ragionamento della corte di merito, oltre che la sua aderenza ai parametri normativi invocati, non emerge dalla sentenza una adeguata giustificazione in ordine al se fosse la scrittura di cui trattasi (comprensiva dell’allegato) a fondare effettivamente, ed esclusivamente, il diritto azionato, o se esso non dovesse farsi discendere, isolatamente o in collegamento negoziale, da una o più altre manifestazioni di volontà, singolarmente o unitamente convergenti nel senso invocato. Trattasi di verifica in certo qual modo perfino preliminare rispetto a quelle dianzi esposte, tutte esigibili da parte del giudice del merito. Invero, come notato dai ricorrenti, l’incontro di volontà costitutivo dell’obbligazione dedotta in giudizio potrebbe, in particolare, risultare – al di là dei rogiti di vendita (unica altra fonte documentale esaminata dalla corte in sentenza, ma con statuizione di irrilevanza ai fini indicati) – dalla procura per notar Ci. sempre del 22.6.1992. In ordine a tale procura, non risulta che, neppure implicitamente, la corte d’appello si sia posta il problema della sua eventuale prevalenza su ogni altro testo di provenienza delle parti in ordine all’individuazione delle zone, stante il conferimento del potere di “individuare con maggior precisione la zona di suolo” (potere poi esercitato nell’istanza al comune del 2 luglio 1996, con planimetria allegata firmata dalle parti, anch’essa avente eventuale significato trascurato dalla corte di merito), ciò che avrebbe potuto far leggere la scrittura privata del 22 giugno 1992 entro un nesso teleologico.

8. – La sentenza impugnata merita dunque cassazione in relazione ai motivi accolti, dandosi atto che l’esame del terzo motivo – mediante il quale i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 342 c.p.c., nella parte in cui la sentenza stessa ha pronunciato il rigetto, sulla base della regola dell’onere della prova, senza alcun riferimento al diverso ragionamento probatorio contenuto nella prima sentenza, che aveva invece valorizzato il complessivo materiale – è assorbito dall’accoglimento degli altri.

9. Il giudice del rinvio, da individuarsi in altra sezione della corte territoriale, che si atterrà ai principi di diritto sopra esposti e fornirà congrua motivazione nell’ambito del riesame della fattispecie, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Bari in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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