Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1450 del 23/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1450
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 841-2019 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il
27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE DOTT. ZENO L. che sollecita la pronuncia di
inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 27 giugno 2018, il Giudice di Pace di Napoli ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il processo avente ad oggetto l’opposizione proposta da B.A.A. avverso il decreto di espulsione, emesso in suo danno, in attesa della definizione del giudizio davanti al TAR per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo ed anche ai sensi dell’art. 19 T.U.I..
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. con atto notificato il 20.12.2018, negando la dedotta pregiudizialità. Lo straniero ha eccepito la tardività del ricorso, ed il Procuratore generale ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Va premesso che, come questa Corte ha già affermato (Cass. SU n. 21931 del 2008; Cass. n. 16700 del 2014; n. 27994 del 2017), è ammessa l’impugnazione mediante regolamento di competenza dei provvedimenti di sospensione del processo, adottati dal giudice di pace, e ciò in quanto l’art. 46 c.p.c., che sancisce l’inapplicabilità ai giudizi davanti al giudice di pace degli artt. 42 e 43 c.p.c., deve essere inteso nel senso che limita l’inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti del provvedimento di sospensione.
3. Va, ancora, rilevato il provvedimento di sospensione del processo è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c. sicchè l’impugnazione proposta, come nella specie, nelle forme del ricorso ordinario è inammissibile, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47 c.p.c., comma 2.
4. Tale termine non risulta rispettato: dall’esame degli atti consta che il ricorso è stato notificato il mezzo p.e.c. il 20.12.2018, mentre l’ordinanza di sospensione è stata ricevuta dall’Ufficio, che si difendeva da sè, il 9.7.2018.
5. Sotto altro profilo, va rilevato che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (cfr. Cass. n. 825 del 2010; 16178 del 2015; n. 12665 del 2019), di talchè, anche sotto questo profilo, il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno è inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre accessori, e ne dispone la distrazione in favore dell’Avv. Luigi Migliaccio, antistatario.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020