Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1450 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26218/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EURIPIDE 10,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MANTIGAZZA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARCO VALERIO SANTONOCITO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2059/14/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/02/2015, depositata l’08/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Santonocito Marco Valerio difensore del ricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 17 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava cessata la materia del contendere nella controversia promossa da P.A. con ricorso contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro 2004, decisa in senso favorevole al contribuente dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 551/13/13, appellata dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale. La CTR rilevava che nelle more del giudizio era stata annullata l’iscrizione a ruolo basante la cartella esattoriale e per l’effetto restituite le somme versate in base a quest’atto della riscossione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata condanna dell’Ente impositore appellante al pagamento delle spese processuali; con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si duole di omessa pronuncia sulla compensazione delle spese di primo grado decisa dalla CTP, essendo tale statuizione fatta oggetto di appello incidentale con richiesta di riforma e conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese stesse.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, si palesano fondate.

Quanto alla prima, va rilevato che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il ricorrente, già appellato/appellante incidentale, aveva fatto espressa richiesta della attribuzione delle spese processuali, anche, del secondo grado con gli atti difensivi depositati, sicchè si profila una violazione di legge evidente nell’aver ritenuto a tal fine obliterante il fatto della mancata insistenza (peraltro negata) su tale domanda in sede di pubblica udienza.

In ogni caso la pronuncia tuttavia disattende, e per ciò solo merita cassazione, il consolidato principio di diritto che “Il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, pertanto la condanna al pagamento delle spese di lite, legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi” (Cass., Sez. U., n. 9859 del 10/10/1997, Rv. 508721).

Quanto al secondo, la sentenza impugnata ha completamente omesso di pronunciare sulla domanda, ritualmente proposta con l’appello incidentale, di riforma della sentenza di primo grado in punto spese di quel medesimo grado, sicchè in parte qua risulta nulla.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone raccoglimento, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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