Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1450 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1450 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA

sul ricorso 7063/2012 proposto da:
BANCO DESIO LAZIO s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Ombrone 14, presso lo studio degli avv.ti
Giuseppe F.M. La Scala e Luciana Cipolla, che lo rappresentano e difendono
per procura a margine del ricorso;
-ricorrente
contro
FALLIMENTO di I CIGNI

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-intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2017
dal cons. MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale d.ssa LUISA DE RENZIS, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RILEVATO CHE:
Il Tribunale di Roma, con decreto del 27.1.012 non comunicato, ha respinto
l’opposizione ex art. 98 I.fall. proposta da Banco Desio Lazio s.p.a. per
ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento di I Cigni s.r.l. del
credito di C 181.506,05, vantato a titolo di saldo debitore del contratto di
conto corrente acceso dalla società poi fallita presso una filiale della banca.
Il giudice del merito, per ciò che in questa sede interessa, ha escluso che il
contratto di conto corrente e gli estratti integrali del conto prodotti
dall’opponente in giudizio fossero sufficienti a fornire la prova del credito

Data pubblicazione: 19/01/2018

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controverso ed ha ritenuto che per valutare la fondatezza della pretesa
azionata sarebbe stato necessario esaminare l’estratto notarile del libro
giornale della banca, che questa aveva omesso di allegare.
Il decreto è stato impugnato da Banco Desio Lazio s.p.a. con ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria.
Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 2697, 2709, 2710
c.c. e 115 c.p.c., la ricorrente contesta che la documentazione da essa
prodotta fosse inidonea a dare prova della sussistenza e dell’ammontare del
credito insinuato e che, a tale fine, fosse necessaria anche la produzione
dell’estratto notarile del suo libro giornale.
Il motivo deve essere accolto.
Attraverso la produzione del contratto stipulato con la società poi fallita la
banca ha infatti provato il fatto costitutivo della propria pretesa ed, attraverso
l’allegazione degli estratti integrali del conto, dalla data di accensione a quella
del fallimento, ha anche fornito la documentazione necessaria a verificare
l’effettiva sussistenza e l’esatto ammontare del credito.
Poiché non risulta che il curatore abbia eccepito la mancanza di data certa
del contratto od abbia disconosciuto la conformità agli originali delle copie
degli estratti del conto, l’affermazione del giudice del merito, secondo il quale
l’opponente, per assolvere pienamente all’onere su di essa gravante ai sensi
dell’art. 2697 c.c., avrebbe dovuto produrre l’estratto notarile del proprio libro
giornale, si rivela priva di fondamento.
All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato
ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, che
liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al
Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità.
Roma, 22 novembre 2017.
/2 II Presidente

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