Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 145 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 08/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/01/2021), n.145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 448-2020 proposto da:

I.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il

18/11/2019 R.G.N. 6362/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– I.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro depositato il 18 novembre 2019, di reiezione dell’opposizione dal medesimo proposta nei confronti del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale territorialmente competente, che aveva respinto la sua domanda per volta ad ottenere la protezione internazionale e la protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato che era originario del (OMISSIS), appartenente all’etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); sposato con un figlio, aveva lasciato il Paese d’origine per poter mantenere la propria famiglia del 2010, facendo ingresso in Italia il 20.12.2011;

– confermando la decisione della Commissione, il Tribunale ha disatteso l’istanza evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni internazionale e umanitaria richieste;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6,7,8 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

– con il terzo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis;

– con il quarto motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

– i quattro motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e, pertanto, devono essere accolti;

– questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 15215 del 16/07/2020) che il dovere di cooperazione istruttoria che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 pongono a carico del giudice, nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone allo stesso di utilizzare, ai fini della decisione, C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione, in funzione della loro oggettiva notorietà, è censurabile in sede di giudizio di legittimità;

– nel caso di specie, nonostante il ricorrente avesse allegato di essere originario del (OMISSIS), la motivazione del Tribunale è tutta incentrata sulla attuale situazione del Pakistan, talchè deve escludersi che sia stata correttamente esercitata l’attività decisoria nel rispetto delle disposizioni legali valevoli in punto di prova nell’ambito della protezione internazionale e di quella umanitaria;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità (Cass. n. 28975/2015).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

 

 

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