Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 145 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1127/2012 proposto da:

P.A., (OMISSIS), V.L., (OMISSIS),

P.R., (OMISSIS), PI.AN., (OMISSIS), p.a.,

(OMISSIS), PI.RO. nata a (OMISSIS), P.M.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251,

presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, rappresentati e

difesi dall’avvocato EUSTACHIO AGRICOLA;

– ricorrenti –

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

B. TORTI 25, presso lo studio dell’avvocato IVANO FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FIORENZO MASTROMATTEO;

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

CO.LU., C.G., C.C.,

C.G., CA.GE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 986/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione del 1993 gli odierni ricorrenti, quali proprietari di un suolo in atti individuato ed ubicato in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera i confinanti C.P. e M..

Gli attori deducevano un’ intervenuta occupazione di una fascia del loro terreno perpetrata, nel costruire un fabbricato, dai detti confinanti, dei quali chiedevano la condanna al pagamento di una somma pari al valore del suolo occupato.

Costituitosi in giudizio il solo C.P. chiedeva il rigetto dell’avversa domanda eccependo l’intervenuta usucapione in loro favore della detta fascia di terreno.

L’adito Tribunale, con sentenza del 10 agosto 2003, accoglieva la domanda e condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 63.324,00 oltre rivalutazione ed interessi e spese di lite.

Avverso la sentenza, di cui chiedevano la riforma, l’originario costituito convenuto e gli eredi del C.M. interponevano separati analoghi appelli, resistiti dagli appellati. L’adita Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 986/2010, accoglieva – per quanto di ragione – i proposti appelli e dichiarava usucapita dal C.P. la fascia di terreno per cui è causa e prescritto il diritto al risarcimento, compensando integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorrono gli originari attori con atto articolato in sette ordini di motivi.

Resiste con controricorso C.P. proponendo ricorso incidentale fondato su un motivo.

Non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione di legge in relazione all’utilizzo di documenti formatisi in altro procedimento e la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la Corte territoriale ha utilizzato una CTU espletata in altro processo.

Il motivo non può essere accolto.

Innanzitutto non risulta un principio di assoluta inutilizzabilità di documenti formatisi in altro processo, nè parti ricorrenti sottopongono oggi argomentazioni idonee a far affermare la sussistenza di un tale principio di assoluta inutilizzabilità.

Inoltre la documentazione cui si fa riferimento nel motivo risultava ammessa (senza contestazione alcuna nel prosieguo del giudizio).

Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato utilizzo della documentazione allegata alla CTU (in ispecie attestato del Comune di Ischitella), nonchè ancora il travisamento del fatto poichè non vi era stato il decorso dei venti anni al momento dell’introduzione del giudizio.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano la carenza motivazionale, con riguardo all’interpretazione dei fatti di causa, derivante dai documenti prodotti o allegati alle CTU (contravvenzione per violazione edilizia a carico dei Sigg. C.M. e D.S.P.) poichè detta contravvenzione provava che l’occupazione risaliva al 1974.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si deduce l’omessa motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno derivato dall’impossibilità di edificazione, in quanto il relativo termine di prescrizione non poteva essere decorso perchè il danno era permanente.

5.- I suesposti motivi 2., 3. e 4., tutti afferenti a pretese carenze motivazionali, possono essere trattati congiuntamente.

Gli stessi sono tutti inammissibili.

Con i medesimi motivi qui in esame si tenta di ottenere in questa sede una revisione del ragionamento decisorio svolto congruamente dalla Corte di merito con riguardo ad una eminente valutazione dei vari dedotti profili in punto di mero fatto.

Al riguardo non può che richiamarsi il noto orientamento da tempo già perseguito da questa Corte per cui “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802).

Tale orientamento risulta, più di recente, ribadito alla stregua dell’affermazione del principio per cui “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata.

In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. civ., 26 marzo 2010, n. 7394).

Per di più e conclusivamente va ribadito il principio per cui “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

In più va evidenziato (ancor più decisivamente) che tutti gli anzidetti motivi, postulando variamente una revisione in merito del convincimento della Corte di merito, non ne intaccano – nella sostanza – la ratio della decisione che, in sintesi, ma con estrema chiarezza – ha ritenuto infondata in fatto la pretesa di far decorrere l’occupazione da fatti e documenti relativi alla sopraelevazione (effettivamente del 1974) del medesimo fabbricato, con la cui realizzazione dell’inferiore pianterreno (del 1964) di era già iniziata l’occupazione del terreno di cui si controverte.

Gli esposti motivi sono, dunque, del tutto inammissibili.

6.- Con il quinto motivo si deduce l’omessa motivazione sulla dedotta eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata citazione di tutti i convenuti in quanto non rileverebbe il fatto che i convenuti non citati avevano proposto appello autonomamente e che i gravami erano stato riuniti.

Il motivo denuncia come vizio di motivazione un eventuale errore censurabile, invero, come violazione di legge.

In ogni caso la costituzione in giudizio di tutti gli appellati comunque rivestiva effetto sanante di ogni eventuale irregolarità.

Il motivi deve, dunque, essere respinto.

7.- Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in quanto nella fattispecie verrebbe in rilievo un danno permanente.

Il motivo non è fondato in quanto la prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento del danno – per di più, nella fattispecie, palese e non occulto – decorreva comunque dal momento in cui il danno si era verificato

Il motivo va, pertanto, respinto.

8.- Con il settimo ed ultimo motivo del ricorso di denuncia la violazione di legge, l’ultrapetizione sulla domanda di usucapione, la violazione del principio della mutatio libelli e l’omessa motivazione.

Il motivo censura promiscuamente, ma infondatamente la pretesa mutatio libelli in ordine alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione quindicennale o ventennale.

Orbene, premesso che – per tali tipi di domande (tutte afferenti al medesimo istituto dell’usucapione) – sarebbe invero prospettabile tuttalpiù una emendatio libelli, va – osservato ancor più specificamente quanto segue.

Questa Corte (Cass. civ., Sez. Seconda, Sez. 6-2, Ord. n. 7543 del 31 marzo 2011) del ha già avuto modo di affermare analogamente che l’ammissibilità e, quindi, la sostanziale possibile reversibilità delle domande di usucapione ordinaria ed abbreviata “se le condizioni costitutive del diritto (come nella fattispecie) siano oggetto di specifiche allegazioni e prove già introdotte”.

Il motivo, in quanto infondato, deve essere, quindi, respinto.

8.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso principale deve essere rigettato.

9.- Con il ricorso incidentale di denuncia la violazione, da parte della gravata decisione, degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

La parte contro ricorrente, in sostanza, lamenta che “il Giudice di Appello ha erroneamente dichiarato la totale compensazione delle spese pur dando atto della totale soccombenza degli odierni ricorrenti”.

Il motivo non è fondato.

Alla stregua di quanto risultante la Corte distrettuale ha valutato, nell’ambito delle proprie prerogative di Giudice del merito, la sussistenza di giusti motivi idonei a suffragare la compensazione delle spese di lite.

La decisione appare, in punto, esente da vizi, nè il ricorso in esame – con le poche righe al punto dedicate – offre e prospetta elementi tali da indurre a ritenere errata la valutazione svolta con. l’impugnata sentenza.

Il motivo e, quindi, il ricorso incidentale vanno rigettati.

10.- Stante l’indubbio carattere prevalente della soccombenza delle parti ricorrenti principali le spese del giudizio devono farsi ad esse carico e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti principali, in solido, al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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