Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14499 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6816-2008 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO

55, presso lo studio dell’avvocato COLAGRANDE ROBERTO (Studio SCOCA),

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERNANDO

BUZZELLI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

sul ricorso 9393-2008 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCATI

51, presso lo studio dell’avvocato LUPONIO ENNIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBATELLI MAURIZIO, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 514/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

4.7.07, depositata il 22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. B.V. ha proposto ricorso per cassazione contro P.G. avverso la sentenza della Corte d’Appello del 22 ottobre 2007, con la quale, in accoglimento dell’appello del P. ed in riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Sulmona, è stata dichiarata la sussistenza della competenza di un collegio arbitrale sulla controversia introdotta dalla B. per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di prelazione ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 3, comma 1, lett. G) in relazione alla L. n. 392 del 1978, art. 39 su un immobile condotto in locazione acquistato dal P..

Al ricorso, che si fonda su un unico motivo, ha resistito con controricorso il P.. Nel suo controricorso il P. ha svolto un motivo di ricorso incidentale che ha espressamente subordinato all’ipotesi che il ricorso principale non venga trattato in camera di consiglio, nonchè due motivi di ricorso incidentale condizionati all’accoglimento del ricorso principale.

p.2. Essendo i ricorsi soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattati con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso principale parrebbe inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, esso si fonda sull’interpretazione data dalla Corte d’Appello alla clausola compromissoria di cui all’art. n. 12 del contratto locativo e sull’atto di alienazione dell’immobile, ma non indica in quale sede in questo giudizio di legittimità tali documenti sarebbero esaminabili e se siano stati prodotti.

Viene all’uopo in rilievo il principio secondo cui In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso che si limitava a fare riferimento all’esistenza di due concessioni, senza indicare in alcun modo dove e quando fossero stati prodotti i relativi documenti e senza neppure enunciare la loro produzione in sede di legittimità). (così Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; in precedenza, Cass. (ord.) n. 22303 del 2008, secondo cui: Il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Da ultimo si veda Cass. sez. un. n. 7161 del 2010).

Il ricorso incidentale dovrebbe essere dichiarato assorbito, sia quanto al profilo subordinato alla trattazione in camera di consiglio di quello principale, che è una forma di condizionamento, sia quanto al profilo espressamente qualificato come ricorso condizionato”.

p.2. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito al principale, in seno al quale è stato proposto.

Il Collegio rileva che in data 23 febbraio 2011, successivamente alla redazione della relazione sopra riportata, è stato depositato rituale e congiunto atto di rinuncia al ricorso principale ed al ricorso incidentale, con cui adducendosi che è stato raggiunto un componimento bonario della lite – s’è chiesta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Da tanto consegue che il processo di cassazione dev’essere dichiarato estinto.

3. Giusta la concorde richiesta le spese si compensano.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione quanto ad entrambi. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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