Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14499 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4814/2020 R.G., proposto da:

T.G. e TA.GI., rappresentati e difesi

dall’avv. Carlo Lindo Del Gaudio, con domicilio in Cosenza, Via

Pertini n. 45.

– ricorrente –

contro

P.L.A..

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1781/2019,

depositata il 19.9.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. T.G. e Ta.Gi. propongono ricorso in cinque motivi avverso la sentenza n. 1781/2019, con cui la Corte d’appello di Cosenza ha confermato la pronuncia del locale tribunale, che aveva accolto la domanda proposto da P.L. volta ad ottenere la risoluzione del preliminare di vendita immobiliare, stipulato inter-partes, per inadempimento dei ricorrenti, condannando questi ultimi anche al pagamento della caparra, pari ad Euro 15.000, oltre accessori.

L’intimato non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, essendo stata proposta una domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, occorreva disporre la chiamata in causa di B.E. e T.M.F., divenuti nelle more proprietari dell’immobile promesso in vendita.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la sentenza abbia immotivatamente escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso i terzi divenuti proprietari dell’immobile.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La Corte di merito avrebbe ingiustamente respinto la richieste istruttorie dei ricorrenti, dirette a provare lo stato di necessità del Ta. e l’esclusiva responsabilità del promittente venditore, omettendo anche di considerare che il prezzo previsto dal preliminare era pari ad Euro 45.000, mentre quello versato dai terzi era pari ad Euro 70.000,00, il che provava lo stato di necessità del promittente venditore, noto anche al P.. La prova non poteva considerarsi rinunciata in applicazione del principio espresso da un precedente di legittimità emesso dopo la pronuncia di primo grado, privo di effetto retroattivo.

Il quarto motivo denuncia l’illogicità della pronuncia nel punto in cui ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell’importo della caparra, senza considerare che T.G. non aveva neppure sottoscritto il preliminare e che non vi era alcuna prova dell’inadempimento del Ta., poichè era stato il resistente a rifiutarsi di concludere il definitivo per motivi familiari.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè difetta della benchè minima esposizione dei fatti di causa, del contenuto delle domande, delle difese sollevate dalle parti nei gradi di merito e delle motivazioni delle pronunce adottate.

Il ricorso esordisce con una brevissima premessa in cui è trascritto il solo dispositivo della sentenza impugnata ed è richiamato il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione di primo grado, senza alcuna illustrazione delle vicende di causa, non ricavabile neppure dal contenuto di singoli motivi di doglianza portati all’esame di questa Corte di legittimità.

Nel ricorso per cassazione il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è prescritto a pena inammissibilità, poichè l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072/2018; Cass. s.u. n. 11308/2014).

L’indicazione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua, interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. n. 29093/2018; Cass. s.u. n. 11308/2014).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo le controparti svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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