Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14499 del 10/06/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 14499 Anno 2013
Presidente: VITTORIA PAOLO
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

Data pubblicazione: 10/06/2013

SENTENZA

sul ricorso 30704-2011 proposto da:
BARBATO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2012

VIA TERENZIO

211

ABBAMONTE ORAZIO, che lo rappresenta e difende

7,

presso lo studio dell’avvocato

unitamente all’avvocato LENTINI LORENZO, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

SENTIERO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PONTEFICI,3, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICA ARIOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
PERNA DANIELE, per delega a margine del controricorso;

nonchè contro

REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5890/2011 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 08/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SALME’;
uditi gli avvocati Orazio ABBAMONTE, Daniele PERNA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE

CENICCOLA,

che

ha

concluso

l’inammissibilità, comunque rigetto del ricorso.

per

controricorrente –

Svolgimento del processo
Francesco Barbato ha impugnato davanti al t.a.r. per la Campania la
proclamazione degli eletti al consiglio regionale della Campania all’esito
della competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010, alla quale aveva
partecipato come candidato della lista “Noi Sud Libertà e Autonomia”,
ottenendo 5.594 voti, sostenendo che l’attribuzione dell’unico seggio

era illegittima perché in alcune sezioni specificamente indicate: a) i propri
voti di preferenza erano stati erroneamente conteggiati a causa della
mancata trascrizione nelle tabelle di riepilogo finale di voti riportati nei
verbali delle operazioni nelle sezioni elettorali; b) erano stati attribuiti al
Sentiero voti di preferenza in violazione dell’art. 4 della legge regionale n.
4 del 2009; c) nei verbali delle operazioni sezionali, in particolare di quelle
della sezione n. 10, erano state effettuate alterazioni dei risultati in favore
del candidato letto; d) non erano stati attribuiti 37 voti di preferenze
mediante erroneo annullamento di altrettante schede elettorali e a causa
di correzioni postume del verbali delle operazioni elettorali. Con motivi
aggiunti il Barbato ha dedotto due ulteriori vizi consistenti nella mancata
attribuzione in suo favore di 43 voti di preferenza e nell’erronea
attribuzione al Sentiero di 25 voti di preferenza.
Con sentenza del 25 febbraio 2011 il t.a.r., dichiarati inammissibili i motivi
aggiunti con i quali il ricorrente, tardivamente rispetto alla conoscibilità
ext
delle circostanze emergenti dal modello (271 AR) conterite il riassunto
complessivo dei voti di preferenza compilato dall’Ufficio elettorale presso la
corte d’appello, pretendeva di estendere il controllo giudiziale all’attività di
e.
t
sezioni elettorali ulteriori rispetto a quellr indicati nel ricorso principale e
pur dando atto dell’esistenza di alcuni errori (consistenti nella mancata
attribuzione di 10 voti di preferenza e nell’erronea attribuzione al Sentiero
di 37 preferenze) ha rigettato il ricorso avendo accertato che, comunque, il
candidato proclamato eletto conservava un vantaggio di 34 preferenze.
Il Consiglio di Stato, con sentenza dell’8 novembre 2011, ha confermato la
decisione del t.a.r. affermando, per quanto rileva in questa sede, che non
poteva essere accolta la richiesta di rinvio della discussione formulata
dall’appellante per consentirgli di valutare il contenuto dell’ordinanza

ottenuto dalla lista a Raffaele Sentiero, che avrebbe ottenuto 5.672 voti,

cautelare del g.i.p. di Torre Annunziata, depositata il giorno precedente la
discussione stessa, anche per proporre motivi aggiunti, in quanto era
impossibile far leva sui dati emersi dall’indagine penale per ampliare
l’oggetto del giudizio, risultante dal contenuto dell’atto introduttivo,
estendendolo a un rifacimento generalizzato delle operazioni di scrutinio,
specialmente a fronte della sporadicità delle irregolarità accertate

Avverso la sentenza del Consiglio di Stato il Barbato ricorre sulla base di
un unico motivo. Resiste con controricorso il Sentiero.

Motivi della decisione
Deducendo il difetto assoluto di giurisdizione il ricorrente censura il rigetto
dell’istanza di rinvio avanzata nell’udienza di discussione sostenendo che
motivando il provvedimento con l’impossibilità di “ampliare l’oggetto del
_giudizio estendendolo ad un rifacimento generalizzato delle operazioni di
scrutinio” il giudice amministrativo avrebbe esercitato poteri estranei alla
giurisdizione e appartenenti esclusivamente alla parte perché ha ipotizzato
un contenuto dei motivi aggiunti che eventualmente sarebbero stati
formulati.
Il ricorso non è ammissibile perché diretto a censurare il provvedimento
di rigetto della richiesta di differimento della discussione, avente natura
meramente ordinatoria rispetto al quale non è ipotizzabile un difetto
assoluto di giurisdizione (vedi per un’analoga fattispecie cass. sez. unite n.
19700/2010), eventualmente solo un error in procedendo, che, come è
noto, non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso decisioni del
giudice amministrativo. Peraltro il provvedimento censurato si fonda su
una ricostruzione dell’oggetto del giudizio, quale risulta fissato dagli atti di
parte, la cui interpretazione è riservata al giudice amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza.

nell’istruttoria compiuta dal t.a.r.

P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese con C 3.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre
agli accessori come per legge ; ,frYi

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Lie–

Così deciso in Roma il 27 marzo 2012 nella camera di consiglio delle

sezioni unite civili.

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