Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14499 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27247-2018 proposto da:

HOTEL VILLAGGIO CITTA’ BIANCA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato

Marzio Luca Oronzo, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in

Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRINDISI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 182/2018 del Tribunale di Brindisi, depositata

il 07/02/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso e il controricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

La Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l., con ricorso depositato il 18 agosto 2015, ha proposto “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., nonchè congiuntamente anche opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.” avverso il procedimento esecutivo immobiliare intrapreso ai suoi danni da Equitalia Sud s.p.a., cui è subentrata ex lege Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nel contraddittorio con l’agente di riscossione, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il 7 febbraio 2018, ha respinto l’opposizione. Avverso tale decisione l’Hotel Villaggio Città Bianca s.r.l. ha proposto ricorso straordinario per cassazione – ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 – notificato al procuratore costituito di Equitalia Sud s.p.a. e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in data 7 settembre 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente si deve osservare che la spontanea costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate determina la sanatoria del vizio di notificazione del ricorso, inviato via PEC all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce anzichè, come invece si sarebbe dovuto fare, all’Avvocatura generale dello Stato.

La nullità della notificazione giustifica la tardività del controricorso, che deve essere quindi considerato efficace.

Ciò posto, il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Infatti, la L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92, riguarda anche le opposizioni all’esecuzione ed è applicabile pure al ricorso per cassazione, giacchè detto articolo attiene alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (fra le più recenti: Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01). Pertanto, l’eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d’ufficio.

Nel caso in esame, poichè non risulta che la sentenza sia stata notificata, trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. nella misura semestrale introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ai processi iniziati in primo grado in data successiva alla sua entrata in vigore).

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 febbraio 2018 e, quindi, il ricorso si sarebbe dovuto proporre entro il 7 agosto 2018, mentre l’atto è stato notificato alle controparti solamente in data 7 settembre 2018.

Tale rilievo è assorbente anche rispetto ad un’ulteriore causa di inammissibilità: il Tribunale, ritenendo inammissibili le doglianze formulate ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha deciso nel merito le ulteriori censure; limitatamente a tale parte, il corretto strumento di impugnazione avrebbe dovuto essere, ai sensi dell’art. 616 c.p.c., l’appello e non il ricorso straordinario per cassazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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