Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. III, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 784-2008 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BORROMETI

ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., F.F., P.V., P.G.,

tutte elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato GALAZZO ENZO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale

– Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso

dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO e ANDREA ROSSI, giusta procura

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21.2.07, depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto quanto segue:

p.1. F.C. ha proposto ricorso per cassazione contro F.F., P.V., L. e G., nonchè l’I.N.A.I. avverso la sentenza del 12 marzo 2007, con la quale la Corte d’Appello di Catania – provvedendo sull’appello principale proposto da esso ricorrente e su quella incidentale dell’I.N.A.I.L. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Modica in due giudizi riuniti, rispettivamente introdotti dalla F. e dalle P. per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa del decesso in un sinistro stradale del loro marito e padre Pu.Pi. e in rivalsa dall’I.N.A.I.L, – ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale.

Al ricorso, che propone un primo motivo contro la pretesa della F. e delle P. ed un secondo contro quella dell’I.N.A.I.L., hanno resistito con congiunto controricorso soltanto le prime, mentre non ha svolto attività difensiva l’I.N.A.I.L..

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile quanto al primo motivo – dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sia per inosservanza del requisito di cui all’art. 366-bis c.p.c., sia di quello di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6. Quanto al secondo motivo per inosservanza del requisito dell’art. 366-bis.

3.1. – Sotto il primo aspetto, si osserva che il motivo non contiene e non si conclude con la formulazione di un idoneo momento di sintesi espressivo della ed. “chiara indicazione”, cui alludeva l’art. 366- bis c.p.c. nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte, siccome espressi a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007. Infatti, in chiusura dell’illustrazione il motivo reca la seguente enunciazione per assolvere al requisito della norma indicata: “E’ viziata o meno la motivazione della impugnata sentenza sotto l’aspetto della mancata considerazione delle deposizioni dei testi Pu.Gi. e V.M. e della mancata valutazione in ordine alla ricorrenza o meno del nesso eziologico tra la morte del P.P. e il mancato raccolto del prodotto e la distruzione della serra?”.

Siffatta enunciazione non solo non contiene l’indicazione del fatto controverso in relazione alla controversia, ma nemmeno individua sia pure riassuntivamente le ragioni per cui ricorrerebbe in modo decisivo il vizio motivazione. L’enunciazione risulta del tutto astratta.

3.2. – In ordine al requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 6 l’illustrazione fa riferimento a deposizioni testimoniali, che riproduce, ma non indica nè in quale udienza sarebbero state assunte, si da mettere la Corte in condizione di confrontare se la riproduzione sia conforme nè se le copie dei verbali siano state prodotte e dove o comunque siano esaminabili, se del caso nel fascicolo d’ufficio, ove pervenuto e recante il fascicolo di primo grado, nel quale presumibilmente sarebbero state espletate le prove.

In tal modo difetta il requisito della specificità dell’indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda (in termini Cass. N. 4201 del 2010. fra tante, e già Cass. n. 12239 del 2007.

33. – In riferimento al secondo motivo, deducente vizio di motivazione, l’illustrazione si conclude con la seguente enunciazione, la quale, risolvendosi in un rinvio all’illustrazione stessa, è inidonea di per sè ad esprimere il momento di sintesi:

“E’ viziata o meno la impugnata sentenza sotto il profilo sopra denunciato, nel punto relativo alla pronuncia di condanna in favore dell’I.N.A.I.L. nella carenza di prova in ordine alla esistenza del danno materiale e della qualità di bracciante agricolo del defunto P.P.?”. Non solo: non diversamente da quanto osservato a proposito del primo motivo, della enunciazione non identifica il fatto controverso e le ragioni di decisività del preteso vizio motivazionale.

Peraltro, ove si scendesse all’esame del motivo e lo si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, si evidenzierebbe che essa si sviluppa per tre pagine, mentre la critica esposta nel motivo si appunta solo su una minima frase di essa, senza preoccuparsi di inquadrarla nell’ambito della ben più estesa argomentazione complessiva sviluppata dalla Corte territoriale”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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