Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4524/2019 R.G., proposto da:

COMUNE DI BELLUNO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’avv. Massimo Moretti, con domicilio eletto in Roma, Via

Ferrari n. 35, presso l’avv. Marco Vincenti.

– ricorrente –

contro

B.F., rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Pregaglia,

con domicilio in Roma, Viale Eritrea n. 9, presso l’avv. Lorenzo

Coleine.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 279/2019, depositata

in data 19.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata in data (OMISSIS), B.F. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Belluno, avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), con il quale il corpo di Polizia locale gli aveva contestato la violazione dell’art. 29 C.d.S., commi 1 e 3, perchè, quale proprietario dell’immobile individuato a fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), ubicato nella locale via Col Cavalier, non aveva provveduto a mantenere la vegetazione in modo tale da non restringere l’ampiezza della strada pubblica.

Con sentenza n. 46/2018, il giudice di primo grado ha confermato la legittimità della sanzione.

Su appello del Comune di Belluno, il tribunale ha integralmente riformato la decisione, ritenendo insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3.

La sentenza ha posto in rilievo che, con provvedimento n. 194 del 20.3.2017, il Comune di Belluno aveva affidato ad un’impresa privata lo sfalcio dell’erba ed il taglio delle siepi anche per circa 1208 metri di via (OMISSIS) (precisando che “l’appalto riguardava, però, la manutenzione del verde pubblico) e che non era stato efficacemente contestato che per anni il Comune avesse sempre provveduto a far eseguire il taglio anche delle piante presenti sulle aree private.

Ha concluso che la ricorrente aveva avuto modo di riporre il proprio legittimo affidamento nella precedente condotta del Comune e aveva fondate ragioni per ritenere che il Comune sarebbe intervenuto ancora lungo via (OMISSIS) per mantenere la vegetazione in modo da non occupare la strada.

Per la cassazione della sentenza il Comune di Belluno propone ricorso in due motivi.

B.F. resiste con controricorso e con memoria illustrativa. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., n. 5, il presidente di sezione ha fissato l’adunanza camerale.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, asserendo che la circostanza che al taglio delle siepi avesse sempre provveduto il Comune, era stata oggetto di specifica contestazione sin dalla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, ove era stato precisato che l’amministrazione aveva provveduto alla manutenzione delle siepi solo nel 2011, in occasione del passaggio del Giro d’Italia, richiamando i proprietari all’obbligo di provvedere personalmente con successiva ordinanza n. 67/2012, recepita nel regolamento di polizia locale adottato con Delib. consiliare n. 48 del 2012, comunicata mediante affissione di manifesti e con pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Non rispondeva al vero neppure che l’amministrazione avesse affidato in appalto la manutenzione delle piante private, dovendo l’impresa affidataria provvedere solo al taglio del verde pubblico.

Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, dell’art. 5 c.p., dell’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 285 del 2012, art. 29, nonchè dell’ordinanza sindacale n. 67 del 2012, e del regolamento di polizia urbana approvata con Delib. consiliare n. 48 del 2012, e l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, asserendo che, alla luce dei provvedimenti adottati e delle ragioni che avevano indotto l’amministrazione ad effettuare solo per il 2011 il taglio delle siepi, la resistente non poteva riporre alcun affidamento nella liceità della propria condotta, potendo accertare con la normale diligenza di esser tenuta ad ottemperare all’obbligo di legge.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Il tribunale, ritenendo che non fosse stato efficacemente contestato che era stato il Comune ad eseguire il taglio delle piante dal 2012 al 2017, ha omesso di considerare che, già nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione (cfr. pagg. 7-9), il Comune aveva asserito di aver eseguito l’intervento di manutenzione solo in occasione del passaggio del Giro d’Italia, nel 2011, rendendo edotti gli interessati dell’obbligo, gravante a loro carico, di dovervi provvedere direttamente per il periodo successivo, dando adeguata comunicazione alla relativa delibera.

Dinanzi ad una contestazione specifica dei fatti dedotti dall’opponente a giustificazione del proprio operato, non era ammissibile ritenere incontestati i fatti che, secondo il tribunale, giustificavano il legittimo affidamento della D.B. nell’insussistenza dell’obbligo di provvedere alla manutenzione delle le siepi.

La responsabilità dell’opponente era disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, norma che prescrive che, ai fini della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando l’incolpato esclusivamente della prova dell’inesigibilità della condotta volta ad impedire la violazione (Cass. s.u. n. 20930/2009).

Nel caso dell’illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la dimostrazione dell’elemento oggettivo dell’illecito comprensivo della “suità” della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l’evento.

Configurandosi – inoltre – un errore di diritto sulla doverosità della condotta da parte della ricorrente, l’esimente della non colpevolezza poteva configurarsi, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando detta violazione fosse stata inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta e, dall’altro, che l’autore dell’infrazione avesse fatto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero potesse essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass. n. 33441/2019; Cass. n. 19759/2015).

Nella specie, l’amministrazione aveva preavvisato – già nel 2012 che i privati erano tenuti a provvedere al taglio delle piante e, nel 2017, aveva stipulato un contratto di appalto della manutenzione del solo verde pubblico.

In tale situazione, poteva configurarsi l’esimente della buona fede solo se fosse stata acquisita prova che il soggetto sanzionato avesse compiuto il possibile per accertare a chi competesse detta manutenzione, potendosi solo in tal caso escludere la legittimità della sanzione.

Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Belluno, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa la tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione elle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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