Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4023-2010 proposto da:

M.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 77, presso lo studio legale PONTECORVO – Associazione

Professionale, rappresentata e difesa dagli avvocati PONTECORVO

EDOARDO, ALBERINI LUCIANO, per procura speciale del notaio dott. Pier

Paolo PADOVANI di Bologna, rep. 38194 del 25/01/10, in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA;

– intimati –

sul ricorso 4219-2010 proposto da:

M.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO 77, presso lo studio legale PONTECORVO – Associazione

Professionale, rappresentata e difesa dagli avvocati PONTECORVO

EDOARDO, ALBERINI LUCIANO, per procura speciale del notaio dott. Pier

Paolo PADOVANI di Bologna, rep. 38195 del 25/01/10, in atti;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso la decisione n. 121/2009 (r.g. n. 4023/10) e la sentenza n.

122/2009, entrambe del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositate il

19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO; udito l’Avvocato

Edoardo PONTECORVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, nella adunanza del 21 aprile 2008, deliberò l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. M.R., in relazione a fatti desunti da tre diversi esposti.

Nella seduta del 6 aprile 2009 il medesimo Consiglio dell’Ordine emetteva per gli stessi fatti, per alcuni dei quali vi era stato il rinvio a giudizio, il provvedimento cautelare di sospensione dell’avv. M.R. a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense e rinviava al procedimento disciplinare, fissato alla udienza dibattimentale del 6 maggio 2009, la decisione in ordine alla richiesta dell’incolpata di sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di procedimento penale.

Con ricorso del 6 maggio 2009 l’avv. M.R. impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale Forense sia il provvedimento di apertura della procedura cautelare, sia il provvedimento cautelare di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense.

Con la decisione n. 121 del 2009, depositata il 18 novembre 2009 e notificata il 19 gennaio 2010, il C.N.F. dichiarava il ricorso contro l’apertura del procedimento cautelare inammissibile, sul presupposto della carenza di interesse del professionista ad impugnare un provvedimento (quello appunto dì apertura del procedimento cautelare) non previsto dalla legge, e, con decisione n. 122, rigettava il ricorso contro il provvedimento cautelare.

Impugna tali decisioni l’avv. M.R., con due distinti ricorsi.

Quanto alla prima, con l’unico motivo, deduce la violazione della art. 3 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., commi 1 e 2, e del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40, comma 3, e art. 43.

Quanto alla seconda, lamenta la violazione delle medesime norme costituzionali e dell’art. 295 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1 e art. 2700 cod. civ..

La ricorrente ha depositato un’unica memoria per entrambi i ricorsi, dando notizia dell’intervenuta revoca del provvedimento cautelare ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente appare opportuno disporre la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

2.- Il ricorso n. 4023/10 è inammissibile.

1 motivi di ricorso sono illustrati riportando, tra virgolette, il contenuto del ricorso al CNF, senza alcun riferimento al contenuto della decisione dello stesso CNF, che lo ha dichiarato inammissibile.

Non vi è, pertanto, impugnativa di quella pronuncia ma inammissibile reiterazione delle ragioni, non esaminate dal CNF”, di impugnativa della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

3.- L’unico motivo che sorregge il ricorso n. 4219/10 e inammissibile, per la parte in cui ripropone, con identiche modalità, le ragioni poste a base del primo ricorso. Per il resto è infondato.

Assume infatti la ricorrente l’illegittimità del provvedimento cautelare perchè emesso nonostante l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare per la contemporanea pendenza del procedimento penale.

La tesi della ricorrente è infondata, in quanto non vi è dubbio che tra i gravi motivi che giustificano il provvedimento cautelare vi è il rinvio a giudizio dell’avvocato (provvedimento ben più grave della emissione, nel vecchio rito, di un mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, cui la norma fa espresso riferimento), che obbliga a sospendere il procedimento disciplinare ma evidentemente non preclude l’emissione del provvedimento cautelare, la cui finalità è incompatibile con l’obbligo di sospensione.

4.- Il ricorso n. 4023/10 va dunque dichiarato inammissibile mentre il ricorso n. 4219/10 va rigettato.

5.– Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

P.Q.M.

la Corte, a Sezioni Unite, riunisce al ricorso n. 4023/10 quello n. 4219/10; dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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