Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 83/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2009 della COMM. TRIB. REG. della SIVILIA,

depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.M. ha usufruito di agevolazioni comunitarie ai sensi della L. n. 388 del 2000. A seguito di controllo sul rispetto dei presupposti per godere di tali agevolazioni, l’Agenzia ha riscontrato che il contribuente non aveva effettuato la comunicazione del credito di imposto frutto dell’agevolazione fiscale, comunicazione cui il beneficiario e’ tenuto ai sensi della L. n. 389 del 2002, art. 62.

Ritenuto dunque che il contribuente era decaduto, per via di tale mancata comunicazione, dal diritto al credito di imposta, l’Agenzia ha provveduto al recupero della relativa somma.

Avverso tale atto ha proposto ricorso il contribuente, ottenendo decisone favorevole in primo grado con sentenza del 12.2.2008.

L’appello dell’Agenzia delle Entrate e’ stato in seguito dichiarato inammissibile dalla Commissione regionale con sentenza del 3.11.2009.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia, con un motivo di ricorso.

Non si e’ costituito il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto irregolarmente notificato l’atto di appello, in quanto indirizzato “al Dr. C.A., (OMISSIS)”.

Percio’ ha ritenuto inammissibile l’impugnazione.

1.- Con l’unico motivo l’Agenzia denuncia invero violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 388 del 2000.

Il ricorso e’ pero’ inammissibile.

L’Agenzia infatti non risulta avere notificato validamente il ricorso per cassazione al contribuente.

Deposita infatti una ricevuta di consegna al destinatario nella quale, da un lato, si legge che il ricorso e’ stato rifiutato, dall’altro che il destinatario era irreperibile.

A prescindere dal fatto che non e’ chiarito di che tipo di irreperibilita’ si tratti, se momentanea (tale da giustificare il ricorso alla procedura ex art. 140 c.p.c.) oppure no (e dunque tale da imporre diverso procedimento di notificazione); a prescindere da cio’, la contraddizione tra l’irreperibilita’ del destinatario ed il suo rifiuto di ricevere l’atto impedisce di ritenere che il ricorso sia stato consegnato validamente al contribuente.

Quest’ultimo, del resto, non si e’ costituito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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