Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14498 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17-2013 proposto da:
IMMOBILIARE KING SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 162, presso lo studio
dell’avvocato FABIO FOCI, che la rappresenta e difende, giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 61/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 25/05/2012;

Data pubblicazione: 10/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

Ric. 2013 n. 00017 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto l’appello
incidentale della “Immobiliare King srl” -appelli proposti contro la sentenza
n.79/21/2010 della CTP di Milano, che aveva parzialmente accolto il ricorso di parte
contribuente ed aveva ritenuto applicabile alla specie di causa l’agevolazione prevista
dall’art.1 comma 1, periodo undicesimo, della Tariffa parte prima allegata al DPR
n.131/1986- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registroipotecaria-catastale concernente l’atto di compravendita di data 20.12.2003 di un
immobile sito in comune di Barlassina, atto nel quale era stata chiesta l’applicazione
dell’agevolazione prevista nel predetto articolo (a seguito della modifica introdotta
dall’art.3 comma 14 dal D.L. n.669/1996), ma nel comma 1, periodo quinto, in
relazione agli immobili compravenduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale la rivendita di beni immobili e che provvedano a ritrasferire il bene
acquistato nel termine di tre anni. L’avviso di liquidazione era appunto fondato sul
presupposto che l’immobile compravenduto non fosse stato ritrasferito a terzi entro il
predetto termine, donde la revoca dell’agevolazione in parola.
La pronuncia della CTR è motivata nel senso che dovevano considerarsi mancanti i
“requisiti per fruire dell’invocata agevolazione” richiesti dall’art. 1 comma 1 sesto
periodo più sopra menzionato, nel mentre “la lettura svolta dai primi giudici e
contestata dall’ufficio appellante non ha ragion d’essere, in quanto la fattispecie
concreta non è in alcun modo sussumibile nell’ipotesi applicativa dell’art.1 comma 1
undicesimo periodo”. Né d’altronde poteva considerarsi plausibile la tesi di parte
contribuente, circa la sufficienza della mera dichiarazione di intenti nell’atto di
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letti gli atti depositati,

compravendita, senza alcuna incidenza della effettiva rivendita nel termine del
triennio previsto dalla legge.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente

Infatti, con il primo motivo di censura (centrato sulla violazione di legge che soltanto
dal corpo del motivo si intende essere l’art.1 comma 1 sesto periodo della tariffa parte
prima allegata al DPR n.131/1986) la ricorrente si duole -in sostanza- che il giudice
di appello abbia ritenuto che la norma imponga la effettiva rivendita dell’immobile
nel termine dei tre anni, nel mentre —invece- l’unica condizione espressamente
prevista è la dichiarazione dell’intenzione di ritrasferire che è da esprimersi nell’atto
di acquisto. D’altronde, sarebbe iniquo accollare all’acquirente —che, al fine di
rivendere, deve spesso effettuare lavori di restauro e di ristrutturazione degli
immobili- l’alea connessa con le lungaggini burocratiche ai fini dell’iter
autorizzativo. Nella specie di causa, poi, l’acquirente aveva esternato una serie di
sintomi circa la serietà dell’intenzione di rivendere l’immobile, dopo averlo
ristrutturato, che avrebbero dovuto considerarsi sufficiente requisito ai fini di ritenere
integrato il presupposto per mantenere l’agevolazione goduta.
Il motivo di impugnazione appare infondato e da disattendersi.
A tal fine occorre muovere dalla lettera della disposizione che (nella versione vigente
all’epoca dei fatti di causa) prevedeva l’applicazione dell’aliquota dell’I% …..”Se il
trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e’ esente
dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e’
effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell’attivita’ esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto
l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni”.
Ma non basta.
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della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.

Ed infatti la nota 2-ter del medesimo art. 1 della menzionata Tariffa aggiunge alla
menzionata disposizione relativa alla determinazione dei presupposti necessari ai fini
dell’agevolazione anche la previsione delle conseguenze che siano per derivare
dall’eventuale insuccesso dell’intenzione dichiarata in atto.
E’ previsto infatti che, “ove non si realizzi la condizione, alla quale e’ subordinata

imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si
rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui
al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio
decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte
dell’amministrazione finanziaria”.
Per conseguenza della piana lettura delle anzi trascritte disposizioni risulta -dunqueche non vi è margine alcuno per l’accoglimento della tesi di parte ricorrente, alla
quale avrebbe semmai giovato l’invocazione dell’impedimento derivante
dall’inadempimento o dal ritardo altrui (sotto forma di “factum principis” o di “vis
major”, ove mai ne fosse stata fornita la prova rigorosa), ma non certo l’assunto circa
la sufficienza della dichiarata intenzione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 30 giugno 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
5

l’applicazione dell’aliquota dell’i per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le

I
,

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2015

Il Pr idente

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