Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14498 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20948-2018 proposto da:

N.S., rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato ex

art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Andreoli Dario ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe

Ferrari, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2018 del Tribunale di Salerno, depositata

il 05/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

patecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

N.S. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una procedura esecutiva presso terzi intrapresa ai suoi danni da R.A. per il pagamento di spese straordinarie di mantenimento della figlia minore P.. Riassunto il processo nel merito, il Giudice di pace di Salerno ha accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza di assegnazione nel frattempo emessa.

La R. ha impugnato la decisione e il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d’appello, ha accolto il gravame, riformando la decisione di primo grado, con spese compensate fra le parti.

Avverso tale decisione il N. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. La R. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di specificità.

La decisione impugnata ha ritenuto che l’opposizione a suo tempo proposta dal N. fosse inammissibile perchè, previa qualificazione della stessa come opposizione agli atti esecutivi, è risultata proposta tardivamente, ossia oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c..

Il N. sostiene, con il primo e il secondo motivo, che egli aveva invece proposto un’opposizione all’esecuzione, non soggetta al predetto termine di decadenza. Omette, tuttavia, di riportare in modo completo ed esauriente le ragioni dell’opposizione, in quanto la sua narrazione dei fatti processuali pregressi è limitata a poche righe molto generiche. Neppure dalla lettura del motivo è possibile ricavare, in termini certi e puntuali, quale fosse la natura dell’opposizione. In tal modo, il N. contravviene all’onere di specificità del ricorso, che deve contenere – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – l’indicazione degli atti processuali sui quali si fonda.

Tale omissione impedisce a questa Corte di valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso, che dunque risulta inammissibile. Deve essere, quindi, confermato il rilievo di tardività contenuto nella sentenza impugnata, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Dalla lettura degli atti risulta che il processo verte in materia esente dal versamento del contributo unificato, sicchè non può trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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