Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14497 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12574-2009 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 929,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA RUSTICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato URSO GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCALA COELI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso

lo studio degli avvocati SORRENTINO FEDERICO, NACCARATO GIUSEPPE, che

lo rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 496/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 29/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 29 gennaio 2009 con cui il Consiglio di Stato rigettava il ricorso per revocazione avverso la propria decisione n. 6336 del 2006, ritenendo che questa – nel confermare la statuizione di primo grado, con cui era stato respinto il ricorso proposto dal sig. G.F. nei confronti della Delib. Comune di Scala Coeli 19 maggio 1994 di decadenza dall’impiego per essere stato riconosciuto incapace di intendere e di volere – non era passibile di revocazione, non essendo stato dedotto alcun errore di fatto revocatorio, nè sussistendo alcuna causa di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., essendosi svolta solo una confutazione nel merito della parabola argomentativa, deducendo un inammissibile error in indicando;

Letto il ricorso per cassazione proposto dal G. avverso detta sentenza, con cui si deduce: a) di avere evidenziato, nel ricorso per revocazione, l’esistenza di due giudicati contrari alla sentenza revocata, che vedevano esso ricorrente vincitore rispetto ad altre due analoghe, ma emesse in date diverse, delibere del Comune datore di lavoro; b) la erroneità della sentenza impugnata per revocazione per avere ritenuto giustificata la decadenza dall’impiego a causa della perdita dell’elettorato attivo, mentre detta perdita precludeva solo l’accesso e non il mantenimento del posto; c) che detto elettorato era stato peraltro recuperato, non essendo esso ricorrente più sottoposto a misura di sicurezza detentiva; d) che esso ricorrente non era mai stato interdetto nè inabilitato per infermità mentale;

Letto il controricorso, illustrato da memoria, con cui il Comune di Scala Coeli eccepisce l’inammissibilità del ricorso per più profili;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso ricorso per cassazione unicamente per motivi concernenti la giurisdizione e, nella specie, il ricorrente non muove al riguardo alcuna censura, avendo peraltro lui stesso promosso l’azione davanti al Tar, e poi al Consiglio di Stato anche in revocazione, così riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo; nè può essere dedotta la violazione del giudicato esterno ai fini dell’ammissibilità del ricorso, trattandosi pur sempre di censura nel merito, non già sui limiti esterni della giurisdizione;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro duecento, oltre tremilacinquecento Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA