Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14497 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29372/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 321/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VARONE che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.R. ha presentato, in data 22.5.2004, istanza di definizione di ritardati od omessi versamenti di cui al comma 1 della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, optando per il pagamento rateale di quanto dovuto.

Non avendo tuttavia provveduto in tempo al versamento delle rate, l’Agenzia ha opposto diniego di definizione bonaria, con provvedimento del 6.2.2006.

Il contribuente ha proposto ricorso avverso tale diniego, sostenendo l’irrilevanza del ritardo nel versamento della rata ai fini della definizione del condono, argomento accolto sia dalla Commissione provinciale che da quella regionale.

Ricorre per cassazione l’Agenzia, denunciando, con unico motivo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, che, nella sua esatta interpretazione, invece renderebbe, secondo l’Agenzia, privo di efficacia il condono, se le rate non vengono tempestivamente pagate.

Non si e’ costituito il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ritiene che, al pari di ogni altra forma di condono, anche per quella prevista dalla L. n. 282 del 2002, art. 9 bis, si debba fare un’ interpretazione di favore per il contribuente, quanto al tardivo pagamento della rata, ed al perfezionamento del condono con il pagamento di quella iniziale. Si tratta in entrambi i casi (gli altri condoni e questo) di forme premiali che ammettono la definizione rateale del carico fiscale.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia erronea interpretazione della L. n. 282 del 2002, art. 9 bis.

L’Agenzia censura la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla norma, l’art. 9 bis, contiene una regola o un principio di conservazione dell’efficacia del condono in ragione del pagamento della prima rata.

Secondo l’Agenzia l’assunto sarebbe errato poiche’ la fattispecie prevista dall’art. 9 bis e’ diversa da quelle previste dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima Legge, che invece collegano il perfezionamento del condono al pagamento della prima rata. E queste non possono applicarsi analogicamente a quella.

Il motivo e’ fondato.

L’art. 9 bis, prevede che l’efficacia del condono sia subordinata all’integrale pagamento delle somme. Dal tenore letterale della norma, si ricava che le sanzioni non si applicano ai contribuenti che provvedono al pagamento delle imposte, da cui non puo’ arguire che le sanzioni non scattano anche se il pagamento, pur effettuato, sia tardivo.

Il silenzio della norma non va inteso nel senso che esclude dalle ipotesi di decadenza il tardivo pagamento.

Non si puo’ pensare che il legislatore, che nei precedenti articoli ha adottato espressamente la regola dell’efficacia della singola rata, abbia voluto, in un’ ipotesi immediatamente successiva, esprimere la stessa regola in modo tacito. Ovvio che l’omissione e’ voluta, se paragonata all’espressa previsione degli articoli precedenti.

Ritiene poi la decisione impugnata che si debba fare applicazione analogica della disciplina prevista dagli articoli precedenti il 9 bis.

In linea di principio, le norme che prevedono condoni sono da ritenersi eccezionali rispetto al principio generale della tassazione dei redditi, il che esclude, di per se’, la possibilita’ di applicazione analogica (Cass. n. 25238 del 2013).

Comunque sia, la fattispecie prevista dall’art. 9 bis, come ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. n. 379 del 2016; Cass. ord. 10650 del 2013), e’ diversa da quella di cui agli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, che dunque non possono applicarsi analogicamente, proprio per la diversita’ di ratio. Infatti, mentre negli altri casi, il condono riguarda tributi ancora controversi, o in via di accertamento o contestati, in questa seconda ipotesi (art. 9 bis), invece il condono riguarda tributi accertati in via definitiva, rispetto ai quali, quale provvedimento di clemenza, l’Erario ha rinunciato anche alle sanzioni, consentendo un pagamento rateale.

Cio’ rende ragione della mancata menzione nella norma dell’efficacia del pagamento tardivo, avendo il legislatore subordinato la rinuncia alle sanzioni e la concessione del pagamento rateale, all’intera e tempestiva definizione del debito tributario.

In questo senso vanno i precedenti gia’ affermati da questa Corte, (Cass. n. 379 del 2016), che ha espressamente dichiarato che in tema di condono fiscale, incorre nella decadenza dalle agevolazioni di cui della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, il contribuente che abbia provveduto al versamento delle somme dovute con ritardo, qualora questo, anche se modesto, non sia giustificato.

In ragione della novita’ della questione al momento della insorgenza della lite, vanno compensate le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente le spese di lite.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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