Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14497 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20026-2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Civinini n. 49, presso lo studio dell’avvocato Lunari Lara,

rappresentato e difeso dall’avvocato Bargoni Alessandro;

– ricorrente –

e contro

– intimati –

A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio

Baiamonti, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Casadei

Massimiliano, rappresentato e difeso da se stesso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 481/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 13/04/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

L’avvocato A.C., difensore distrattario delle spese di lite liquidate con la sentenza della Tribunale di Fermo n. 539/2010, pronunciata tra la PC Planet di T.E. & C. s.n.c. e B.S., intimava a quest’ultimo il pagamento della somma complessiva di Euro 6.887,50.

Il B. proponeva opposizione a precetto, sostenendo che l’ A. non avesse titolo per procedere ad esecuzione forzata in quanto difettava di una valida procura alle liti nel giudizio in cui era stato dichiarato distrattario. Il Tribunale di Fermo accoglieva l’opposizione.

L’ A. impugnava la sentenza e la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, accoglieva il gravame e respingeva l’opposizione proposta dal B., che condannava alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione in via principale dal B., per due motivi, e in via incidentale dall’ A., per un motivo.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

L’ A. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, pubblicata in data 13 aprile 2018, è stata notificata a mezzo PEC in data 23 aprile 2018. Tuttavia, contravvenendo a quanto prescritto a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, non ha prodotto la relata di notificazione.

Il ricorso è, dunque, improcedibile.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato – come nel nostro caso – la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764; Sez. 3, Sentenza n. 13751 del 31/05/2018, Rv. 648799).

Il ricorso non supera neppure la prova di resistenza, dal momento che la sentenza è stata pubblicata il 13 aprile 2018 e quindi il termine per impugnare stabilito dall’art. 325 c.p.c. sarebbe scaduto il 12 giugno 2018, mentre il ricorso è stato notificato in data 22 giugno 2018.

Nè la relata di notifica della sentenza impugnata risulta comunque nella disponibilità della Corte, perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio; unica ipotesi, questa, in cui non si può fare applicazione della sanzione dell’improcedibilità (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945).

Di conseguenza il ricorso incidentale tardivo è inefficace.

Infatti, qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Sez. U, Sentenza n. 9741 del 14/04/2008, Rv. 602749 – 01).

Le spese vanno a carico del solo ricorrente principale, in quanto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo non equivale al suo respingimento (in termini, si veda Cass. n. 4074 del 2014 e le conformi).

Ricorrono altresì i presupposti per applicare al ricorrente principale il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, del, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato per l’impugnazione proposta. Analoga sanzione non si applica al ricorrente incidentale, poichè l’impugnazione da lui proposta non è respinta, ma è divenuta inefficace a causa dell’inammissibilità del ricorso principale.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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