Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14497 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14241-2015 proposto da:

TECNOSERRAMENTI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO FERRONATO;

– ricorrente –

contro

IMPERIA SPA, già LA FORNACE SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATELLA ROVERSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2865/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la allora Fornace s.r.l. convenne in giudizio la Tecnoserramenti s.r.l., chiedendo l’accertamento negativo di un credito vantato dalla convenuta per posa in opera di serramenti e vetrature;

– la convenuta resistette alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento della residua somma di Euro 235.717,65;

– il Tribunale di Bassano del Grappa rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale;

– sul gravame proposto dalla Imperia s.p.a., la Corte di Appello di Venezia accolse il gravame e riformò integralmente la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la Tecnoserramenti s.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria;

– resiste con controricorso la Imperia s.p.a.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la motivazione apparente, incongrua ed incomprensibile, per aver la Corte di Appello ritenuto nulla la prova per testi espletata in primo grado, dalla quale si sarebbe evinta l’esistenza di accordi posteriori all’originario contratto, nonostante la controparte non avesse reiterato l’eccezione di incapacità del teste dopo l’assunzione della prova ed in sede di precisazione delle conclusioni, ed avesse immotivatamente dichiarato inattendibile il teste) è infondato, in quanto:

1) l’inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, l’una eccezione, quella d’inammissibilità, non dovendo essere confusa con l’altra, quella di nullità, nè potendo ad essa sovrapporsi, perchè la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino (Sez. 2, Sentenza n. 21443 del 19/09/2013);

2) l’art. 157 c.p.c., comma 2, prescrive semplicemente che la parte deve eccepire la nullità nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia dello stesso, ma non anche che la relativa eccezione deve essere reiterata in sede di conclusioni (Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 17/05/2002);

3) nel caso di specie, non è contestato che la La Fornace abbia, dapprima, sollevato l’eccezione di inammissibilità della prova per testi con la memoria di replica di cui all’art. 184 c.p.c. e, poi, reiterato l’eccezione (sotto forma di nullità) nel corso dell’assunzione della prova costituenda (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);

4) peraltro, sia pure avuto riguardo alla nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la relativa eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013);

5) nella fattispecie in esame, alla stregua di quanto riportato dalla ricorrente a pagina 9 del ricorso, la resistente non ha reiterato, in occasione della precisazione delle conclusioni, l’eccezione di nullità della prova testimoniale;

6) tuttavia, fondandosi la decisione di inammissibilità e di mancanza di valenza probatoria della deposizione resa dal teste B.W. su una triplice ratio decidendi (la inammissibilità della prova per violazione dell’art. 2722 c.c., la inattendibilità del teste escusso e la inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti) la ricorrente avrebbe dovuto inficiare la portata anche delle altre due ragioni;

7) per quanto concerne la valutazione di inattendibilità del teste e di inverosimiglianza delle dichiarazioni dal medesimo rese, la ricorrente si è limitata a sostenere l’apparenza e la incongruità della motivazione addotta sul punto dalla corte territoriale;

8) nella specie, deve, peraltro, escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), mentre non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo), non avendo parte ricorrente indicato – come era suo onere – il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti nonchè la sua “decisività” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., comma 3 e artt. 157 e 189 c.p.c., art. 246 c.p.c., comma 7 e art. 345 c.p.c., per aver la Corte di Appello dichiarato d’ufficio la nullità della prova testimoniale disposta in primo grado, nonostante la relativa eccezione non fosse stata espressamente riproposta in appello dalla controparte, e per non aver considerato che nella fattispecie andava fatta applicazione dell’art. 2723 c.c.) è inammissibile, in quanto, a prescindere dalle considerazioni relative al motivo precedente:

1) avuto riguardo al secondo profilo, non essendovi cenno della questione nella sentenza d’appello, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse sollevata;

2) con riferimento alla prima censura, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto di appello della controparte, vieppiù se si considera che, a pagina 4 della sentenza impugnata, la corte lagunare ha analiticamente riportato il primo motivo di gravame, tutto incentrato proprio sulla inammissibilità della prova per testi espletata in primo grado, per violazione dell’art. 2722 c.c.;

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione degli artt. 1192, 1362 ss., 2697 e 2710 c.c. e 112-115 c.p.c., per aver la Corte di Appello interpretato il contratto “incongruamente e con motivazione apparente e contraddittoria”, in particolare desumendo l’obbligo assunto ab initio della posa in opera dei serramenti e della vetratura dai riferimenti alle descrizioni tecniche dei prodotti) è infondato, in quanto (anche a voler prescindere dalla inconferenza del richiamo operato agli artt. 1192 e 2710 c.c.) sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, il confronto tra il primo ed il secondo preventivo, le condizioni generali di vendita, alle tecniche ed alle modalità previste per l’ancoraggio e la sigillatura delle vetrature, alla fase delle trattative, al contratto del 29.7.2002, all’aggiunta manoscritta apportata da B.W. ed al computo metrico definitivo di tutti i lavori effettuati – cfr. pagg. 7-8 della sentenza -), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

– il quarto motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 1192 c.c., art. 1362 c.c. e ss., artt. 2697 e 2710 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte di Appello “incongruamente, con motivazione apparente”, ritenuto non fornita la prova del suo credito e pronunciato ultra petita senza porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti) è inammissibile, in quanto:

1) incorre nella medesima censura formulata nell’analisi del precedente motivo;

2) è connotato da una continua confusione di piani, alternando la ricorrente doglianze attinenti all’asserito credito derivante dalla posa in opera di serramenti e vetrature (cfr. pagg. 21, 22 – fatture nn. (OMISSIS) del ricorso), già preso in considerazione con i precedenti motivi, ed al presunto credito traente origine dalla fatture rimaste insolute nn. (OMISSIS) (cfr. pag. 10 del ricorso);

3) in violazione del principio di autosufficienza, non è accompagnato dalla trascrizione delle fatture – dalle quali si sarebbe dovuto evincere descrizione analitica dei lavori eseguiti – e, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, dell’avverso atto di citazione – dal quale si sarebbe dovuto desumere la mancata contestazione delle fatture -, vieppiù se si considera, quanto a quest’ultimo profilo, che la corte territoriale ha chiaramente affermato che tale contestazione fosse stata sollevata – cfr. fine pag. 1 e, soprattutto, pag. 12 della sentenza -;

4) la corte locale ha espressamente preso posizione sulla irrilevanza della corresponsione di un prezzo superiore all’originario importo forfetario dedotto nel contratto – cfr. pag. 12 della sentenza -;

5) non è preclusa alla La Fornace la possibilità di far valere, in un autonomo giudizio, il proprio eventuale diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in eccesso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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