Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14496 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13759-2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA OSLAVA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LA ROSA SALVATORE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G. (OMISSIS), R.A.,

(OMISSIS), R.A.F., R.

S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN LIO

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato TORRISI GIUSEPPE,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1562/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

11/11/09, depositata il 21/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato La Rosa Salvatore, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

CARMELO SGROI che conferma la relazione scritta.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

L.A. ha chiesto la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile per colpa dei promettenti venditori R., che, a loro volta, hanno esperito domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione per colpa dell’attore.

Con sentenza depositata in data 21 novembre 2009 la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato la risoluzione del contratto per colpa del L..

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. I resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività e per omesso deposito della copia notificatagli della sentenza impugnata. L’eccezione è infondata poichè gli stessi resistenti ammettono che la notifica venne effettuata a mani della moglie convivente nel domicilio effettivo del L. anzichè nello studio dell’avv. Maurizio Prezzavento che lo aveva difeso nel giudizio d’appello e presso il quale aveva eletto domicilio, adempimento necessario ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

4. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.; omessa, o quanto meno insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazione circa un punto deciso della controversia.

La censura è inammissibile con riferimento all’art. 360 bis c.p.c., n. 1 poichè non dimostra che la Corte territoriale abbia deciso le questioni di diritto in difformità della giurisprudenza della Corte di Cassazione. La sentenza impugnata ha ripercorso la vicenda riferendo e valutando i rispettivi comportamenti delle parti ha ritenuto non giustificabile e non imputabile a fatto dei R. la mancata corresponsione da parte del L. del saldo (oltre Euro 41.000) del prezzo pattuito, circostanza che ha ritenuto decisiva integrando grave inadempimento.

La sentenza, quindi, non solo non contrasta con l’orientamento giurisprudenziale consolidato ma da congrua ragione delle proprie scelte.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1483 c.c.; omessa o quanto meno insufficiente e per certi versi contraddittoria motivazione circa un punto deciso della controversia. Il riferimento è alla buona fede nell’esecuzione del contratto. Questa censura presenta le medesime caratteristiche negative della precedente e, quindi, valgono per essa le medesime considerazioni. Inoltre il ricorrente, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha dimostrato di avere specificamente trattato la questione in sede di merito. Ancora, egli critica il contenuto decisionale – quindi il merito – della sentenza impugnata la quale, nel ripercorrere l’iter della vicenda come sopra evidenziato, ha considerato anche i comportamenti delle parti.

5.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

6- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando che il ricorrente invoca una rivisitazione dei fatti di causa; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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