Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14496 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35917/2019 R.G., proposto da:

N.G., rappresentata e difesa DAGLI AVV.TI Luciano Faraon

e Andrea Faraon, con domicilio eletto in Roma, Via Comano n. 95.

– ricorrente –

contro

B.G. E I.M., in persona del legale rappresentante

p.t..

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1935/2015, depositata

in data 25.10.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. N.G. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 277 del 2016, emesso dal tribunale di Vicenza in favore dall’avv. B.G., a titolo di pagamento di compensi professionali per il patrocinio svolto dinanzi alla sezione specializzata per le controversie agrarie del suddetto ufficio giudiziario. L’opponente aveva eccepito di nulla dovere, avendo il difensore svolto il patrocinio in modo negligente.

Istruita la causa ed esaurita la trattazione, all’esito il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che, pur trattandosi di controversia ricadente nella previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 1, detta opposizione era stata proposta con citazione anzichè con ricorso, sicchè, per sanare ogni vizio, era necessario che l’atto introduttivo fosse depositato entro 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo, termine che, nello, specifico non era stato rispettato.

Per la cassazione della sentenza N.G. propone ricorso in due motivi.

L’avv. B.G. e la I.M. sono rimasti intimati.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., n. 5, il presidente di sezione ha fissato l’adunanza camerale.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 4 e 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’eventuale errore sul rito in cui era incorso il ricorrente nel proporre l’opposizione con citazione anzichè con ricorso, era irrilevante, stante la particolare sanatoria dei vizi processuali di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, operante anche per i procedimenti in materia di compensi professionali.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 33, asserendo che sussistevano tutti i presupposti per riconoscere la responsabilità professionale del difensore, il quale aveva sconsigliato di impugnare la sentenza di primo grado, sfavorevole alla ricorrente, e aveva omesso di informare la parte della possibilità di ottenere l’equa riparazione per la non ragionevole durata del processo.

Il primo motivo è fondato.

La notifica dell’ingiunzione di pagamento ottenuta dall’avv. B. a titolo di compensi per attività professionale si è perfezionata in data (OMISSIS), mentre la notifica della successiva opposizione si è perfezionata il 14.3.2016, con deposito dell’atto in cancelleria ed iscrizione della causa a ruolo in data 18.3.2016 (cfr. sentenza pag. 4).

Secondo il tribunale, il giudizio di opposizione era sottoposto al rito speciale, dovendo essere introdotto con ricorso e non con citazione, sicchè l’errore sul rito era suscettibile di sanatoria a condizione che la citazione fosse stata depositata nel termine di legge, non avendo rilievo la tempestività della notifica.

Tale assunto non tiene conto del particolare regime di sanatoria previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, in tema di semplificazione dei riti civili.

Le controversie in tema di compensi professionali degli avvocati sono sottoposte al rito sommario di cognizione ai sensi del citato decreto, art. 14, comma 1, e l’opposizione al decreto ingiuntivo deve esser proposta con ricorso e non citazione (Cass. n. 12796/2019).

Il decreto, art. 4, comma 5, prevede tuttavia che se una controversia viene promossa in forme diverse da quelle indicate, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, mentre il comma 4, prevede che gli effetti gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito in precedenza.

La congiunta applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 4, rendeva l’errore irrilevante.

Questa Corte ha già evidenziato che, ove il giudice ritenga la causa sia stata introdotta con modalità e secondo un rito diverso da quello prescritto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, è comunque tenuto, ai sensi del comma 1, a disporre il mutamento del rito, nonchè, ai sensi del comma 4 della disposizione, a tener conto che gli effetti non solo sostanziali, ma anche processuali della domanda si producono in base al rito seguito prima del mutamento (Cass. n. 24069/2019; per l’irrilevanza dell’errore sul rito: Cass. s.u. n. 4485/2018).

La disciplina dell’art. 4, u.c., è tesa, difatti, ad attuare la salvaguardia degli effetti della domanda alla stregua, non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, ma dell’utile attivazione del rito, ancorchè erroneamente prescelto (Cass. n. 24069/2018).

Proprio da tale prospettiva la relazione ministeriale al decreto n. 150 del 2011, aveva evidenziato come “dalla circostanza della virtuale consolidabilità del rito erroneamente seguito dalle parti, sullo sfondo di differenze puramente di disciplina procedurale e non più di tecniche delle tutele e dall’esigenza di circoscrivere al minimo l’incertezza interpretativa, scaturisce la regola posta dall’art. in esame, comma 5, al fine di escludere in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento medesimo, dando quindi prevalenza al dato della litispendenza, sia pure ove derivante da un’errata scelta delle modalità di instaurazione della lite”.

Nel caso concreto, come evidenziato anche dalla sentenza, il ricorso in opposizione era stato comunque notificato nel termine di gg. 40 previsto dall’art. 641 c.p.c., per cui erroneamente il tribunale ne ha dichiarato la tardività.

E’ accolto il primo motivo di ricorso, mentre è assorbito il secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa la tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione elle spese di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Vicenza, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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