Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14496 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1462-2009 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO 10, presso il sig. ROMOLO CIPRIANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI CHIETI UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI, N.F., MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1393/2007 del TRIBUNALE di CHIETI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott.

Umberto APICE, il quale chiede che venga accolto il ricorso e

dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla prof.ssa M.A., la quale ha adito il Tribunale del lavoro di Chieti chiamando in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonchè il Centro Servizi Amministrativi della provincia di Chieti-Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e, quale contro interessato, il Prof. N. F.; la ricorrente ha dedotto di essere insegnante di educazione fisica, iscritta nella graduatoria pubblicata il 19 luglio 2007 delle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di 2^ grado del personale docente della Provincia di Chieti, posizionata al primo posto della graduatoria medesima in forza di scorrimento; che nella graduatoria ad esaurimento era stato previsto (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, e D.M. n. 56 del 2 luglio 2007) un posto da ricoprire con assunzione a tempo indeterminato; che il responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, con provvedimento del primo agosto 2007, aveva comunicato che quel posto non sarebbe stato attribuito in considerazione del fatto che il giudice del lavoro di Chieti aveva disposto l’assunzione a tempo indeterminato di altra aspirante inclusa nella stessa graduatoria oltre il contingente assegnato dal Ministero per l’anno scolastico (OMISSIS); deduceva la ricorrente la illegittimità di detto provvedimento, per non avere l’Amministrazione provveduto alla sua assunzione, disponendo che il relativo posto rimanesse vacante e chiedeva che, previo annullamento o disapplicazione di quel’ atto, venisse dichiarato il suo diritto all’assunzione;

Rilevato che le parti intimate si costituivano in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’AGO;

Visto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato dalla prof.ssa M.;

Ritenuto che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario;

Rilevato infatti che si è già affermato (tra le tante Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008) che ” In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Non possono configurarsi, infatti, nè l’inerenza a procedure concorsuali (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, nè altre categorie di attività autoritativa (ari 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo)”;

Rilevato che nella specie, ancorchè non si controverta sul cd.

scorrimento della graduatoria ma sul diritto all’assunzione di colui che sia trovi in essa utilmente collocato, la giurisdizione spetta parimenti al giudice ordinario, non venendo in questione atti autoritativi ed essendo espressamente prevista (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1) la inclusione nella giurisdizione AGO delle controversie relative all’assunzione del personale appartenente al pubblico impiego privatizzato (nello stesso senso Cass. Ord. N. 3401 del 13 febbraio 2008);

Conclusivamente, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto che il Ministero dell’Istruzione va condannato alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, mentre non vi è da provvedere per le spese delle altre due parti rimaste intimate.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese a favore della ricorrente, liquidate in Euro duecento, oltre cinquemila Euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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