Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14496 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24044-2010 proposto da:
D.M.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARLO MARX
198, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO POTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MICHELE DI MAIO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA CAMPANIA
SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 02/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate di Salerno, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi di D.M.V., medico di base, ha riscontrato il mancato versamento dell’Irap per l’anno 2002, dichiarata dal contribuente, ma non versata.
L’Agenzia ha provveduto con cartella esattoriale a recuperare pertanto la somma non corrisposta.
Il contribuente ha proposto ricorso adducendo di non avere un’organizzazione stabile tale da poter giustificare il pagamento dell’imposta.
La Commissione provinciale, con sentenza del 24.4.2007, ha rigettato il ricorso nel merito, mentre quella regionale ha dichiarato l’appello inammissibile, con l’argomento della non impugnabilità della cartella esattoriale.
Ricorre per Cassazione il contribuente, basandolo su due motivi.
Non si è costituita l’Agenzia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’impugnazione, ritenendo che, poichè lo stesso contribuente aveva dichiarato di dovere l’Irap, non avendola versata, l’Agenzia aveva il potere di liquidare la somma, cosa che ha fatto con l’emissione della cartella esattoriale. Avverso tale liquidazione, secondo la sentenza impugnata, non sarebbe ammissibile l’impugnazione, in quanto il contribuente avrebbe dovuto versare l’imposta e poi agire per il rimborso.
1.- Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
Il ricorrente ritiene che il fatto di avere dichiarato di dovere l’Irap non esclude il diritto di impugnare l’atto (cartella esattoriale) che ne costituisce liquidazione.
Il motivo è fondato.
In materia tributaria, l’impugnazione della cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, non è preclusa dal fatto che l’atto impositivo sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella propria dichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe la irretrattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, avendo natura di dichiarazioni di scienza, sono ritrattabili in ragione della acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione (Sez. 5, n. 9872 del 2011).
2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L.R. (Campania) n. 3 del 2003, artt. 2 e 3.
Secondo il ricorrente in base a tale legge, la competenza a riscuotere e pretendere l’Irap sarebbe stata dalla Regione e non dell’Agenzia delle Entrate.
Il motivo è infondato.
Infatti, ai sensi della L.R. Campania n. 3 del 2003, art. 2, comma 1:
“A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1.1.2003 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’I.R.A.P., la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, e la determinazione delle relative aliquote d’imposta”, motivo questo per cui, nella specie, trattandosi dell’annualità 2002 (oggetto della pronuncia della C.T.R., nel capo qui impugnato), la Regione era del tutto estranea al rapporto tributario e quindi priva di legittimazione passiva. (Sez. 5, n. 8738 del 2013).
Il terzo motivo, accolto il primo, può considerarsi assorbito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo. Cassa con rinvio alla Commissione Tributaria regionale Campania, sez. Salerno, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016