Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14496 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9942-2016 proposto da:

V.M.S., domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, e rappresentata e difesa dall’avv. MATTEO

MESSINA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

CASA LAVORO E PREGHIERA DI PADRE MESSINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1925/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo con la sentenza del 14 maggio 2009 dichiarava aperta la successione di C.G. dichiarando l’attrice V.M.S. unica erede giusta testamento olografo del 12 giugno 2001, con il quale era stato revocato il precedente testamento olografo del 16/7/1994, attesa l’inesistenza di cause di invalidità.

A seguito di appello della Casa di lavoro e Preghiera di Padre Messina, la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1925 del 28/12/2015, riformava la sentenza gravata annullando il testamento che vedeva la nomina quale erede universale della V., ritenendo che, sebbene fosse infondata la pretesa di ottenere l’invalidità del testamento per difetto di olografia ovvero per incapacità della de cuius, era invece fondata la tesi dell’appellante secondo cui il testamento era frutto di captazione posta in essere dalla appellata.

Infatti, dalle prove raccolte emergeva che la V. aveva approfittato dello stato di debolezza della testatrice per indurla a modificare la sua precedente volontà testamentaria, a tal fine avendo anche trasferito la C. dalla casa di cura, ove la stessa V. prestava la propria attività lavorativa, alla abitazione di quest’ultima, allontanandola in tal modo dai parenti prossimi.

V.M.S. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.c.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 12/2/2016, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello con attestazione di conformità, ma priva appunto della relata di notifica.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara il ricorso improcedibile;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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