Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14495 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di Sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15926-2009 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio

dell’avvocato CINTIOLI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati VIVONE PIO DARIO, VALENTINA MAMELI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

BERTOLONI 29, presso lo studio dell’avvocato IACOBONE GIORGIO –

STUDIO CBA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LOPEZ ALDO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la decisione n. 2077/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/10 dal Cons. Dott. MAURA LA TERZA;

uditi gli avvocati Fabio CINTIOLI, Aldo LOPEZ;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Lombardia indiceva un concorso per la copertura di venti posti di dirigente e pubblicava il bando sul BURL e sul sito internet della Regione. Svoltasi la procedura concorsuale, il bando veniva impugnato dal dott. D.D.G., che chiedeva la rinnovazione delle procedure concorsuali a causa della sua mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, prescritta dal D.P.R. n. 487 del 1994, art. 4 che gli aveva impedito la partecipazione. Nel frattempo era stata approvata la graduatoria concorsuale con assunzione dei vincitori, nel cui contratto era stata inserita una clausola di salvaguardia, con cui, comunicata la esistenza del contenzioso amministrativo, si specificava che l’annullamento della procedura concorsuale avrebbe comportato l’automatica risoluzione del contratto.

Il Tar adito, disposta la integrazione di contraddittorio con i vincitori, annullava il bando in ragione della sua mancata pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale; la statuizione veniva impugnata sia dalla Regione, sia dai contro interessati davanti al Consiglio di Stato il quale, in via cautelare, accoglieva l’istanza di sospensiva della Regione ed imponeva tuttavia alla stessa di “congelare un posto di dirigente da bandire e mettere a concorso in modo da soddisfare la pretesa dell’appellato”. La Regione bandiva quindi un nuovo concorso per un posto in cui il D.D. risultava idoneo non vincitore.

Indi il Consiglio di Stato, con sentenza del primo aprile 2009, rigettava gli appelli e confermava la statuizione di primo grado di annullamento del bando per la omessa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Per quanto ancora interessa in questa sede, il Consiglio di Stato, rigettava varie eccezioni preliminari sollevate dalla Regione, in particolare quella con cui si sosteneva la inammissibilità del ricorso di prime cure per la mancata impugnazione degli atti relativi alla conclusione della procedura concorsuale; affermavano infatti i Giudici d’appello che, attraverso la integrazione del contraddittorio con i vincitori del concorso disposta dal giudice di primo grado, costoro erano ben a conoscenza della vertenza, di talchè non poteva subire deroghe l’ordinario principio dell’effetto caducante dell’annullamento del bando, la cui eliminazione dal mondo giuridico rende privi di giustificazione gli atti successivi e irradia i suoi effetti sullo status di dipendenti della Regione dei soggetti contro interessati, rispetto ai quali sia stato rispettato l’onere di informazione e di chiamata in giudizio. Di ciò peraltro, soggiungeva la Corte, si era mostrata consapevole la Regione, che aveva condizionato l’accettazione della nomina da parte dei vincitori del concorso annullato alla clausola contrattuale di risoluzione del rapporto per effetto di eventuali statuizioni giudiziali pregiudizievoli, senza alcuna responsabilità dell’amministrazione procedente.

Avverso detta sentenza la Regione Lombardia propone ricorso per difetto di giurisdizione.

Resiste il D.D. con controricorso, mentre gli altri partecipanti al giudizio davanti al Consiglio di Stato sono rimasti intimati.

Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione attinente alla validità, efficacia e caducazione dei contratti di lavoro individuali. Il Consiglio di Stato – nell’affermare che la eliminazione dal modo giuridico del bando di concorso aveva reso privi di giustificazione gli atti successivi, irradiando i suoi effetti sullo status di dipendenti della Regione dei soggetti contro interessati – avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, giacchè questa compete al giudice amministrativo solo sulle controversie concernenti la fase concorsuale che si conclude con l’approvazione della graduatoria finale, e non si estende agli atti successivi, come alla validità dei contratti stipulati con i neo assunti.

Con il secondo mezzo si denunzia ancora il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione attinente l’interpretazione della natura ed efficacia delle clausole contrattuali stipulate con i vincitori del concorso, tutte questioni rientranti nella giurisdizione AGO. Vanno preliminarmente esaminate le questioni sollevate dalla Regione con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Nessuna di esse rileva ai fini del decidere, ossia per accertare se il Consiglio di Stato, giudicando sul bando, e quindi nella controversia in materia di procedure concorsuali per la assunzione dei pubblici dipendenti, abbia travalicato i limiti previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4 che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di procedure concorsuali.

Non concerne infatti la giurisdizione ma il merito della causa, ossia la regolarità del bando di concorso, la emanazione della L.R. n. 20 del 2008 in cui l’art. 99 bis, dopo avere previsto che i bandi di concorso debbano essere pubblicizzati esclusivamente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e con diffusione sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, ha fatto salvi gli effetti dei concorsi già banditi ed espletati che siano stati pubblicizzati nelle forme suddette e per i quali non siano stati accertati vizi diversi da quelli relativi alla mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale.

Quanto al fatto che il D.D. sia stato assunto, nelle more del giudizio, presso l’Agenzia per l’Istruzione della Regione Lombardia e che con ciò sarebbe venuto meno il suo l’interesse ad agire nella controversia di merito, con conseguente cessazione della materia del contendere, neppure questa questione attiene alla giurisdizione. Peraltro la cessazione della materia del contendere renderebbe inammissibile il ricorso proposto dalla stessa Regione, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione (tra le tante Cass. n. 16341 del 13 luglio 2009).

Il ricorso è inammissibile.

Non è infatti dato cogliere nella sentenza impugnata alcuna statuizione che travalichi l’ambito della giurisdizione AGA. Il Consiglio di Stato non si è in alcun modo pronunciato sulla validità ed efficacia dei contratti stipulati dai vincitori del concorso indetto con il bando annullato, nè ha fornito l’interpretazione della clausola risolutiva in essi contenuta. Al contrario, i riferimenti fatti alla posizione di costoro sono, nella logica della sentenza, meramente strumentali alla risoluzione della questione preliminare di improcedibilità del ricorso proposto dal D.D. che la Regione aveva sollevato, e cioè la sussistenza dell’obbligo, a suo carico, di impugnare non solo il bando, ma anche la graduatoria finale ed i provvedimenti di assunzione.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha disatteso la eccezione della Regione sul rilievo che la conoscenza da parte dei contro interessati attraverso la partecipazione al giudizio di impugnazione del bando, rendeva non necessaria la impugnazione anche della graduatoria finale, limitandosi a richiamare a sostegno il principio di valenza generale, per cui l’annullamento del bando travolge tutti gli atti successivi da esso dipendenti.

Se tale è il tenore della pronunzia, risulta inammissibile il ricorso proposto avverso statuizioni che in realtà in essa non figurano, perchè consistenti in argomentazioni puramente in diritto e di segno generale che nessuna incidenza hanno nel caso di specie ed in particolare non recano alcuna decisione sulla sorte dei contratti stipulati dai vincitori del concorso avente origine dal bando annullato.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese della parte costituita seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte costituita liquidate in euro duecento, oltre cinquemila euro per onorari.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

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