Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14495 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12155-2019 proposto da:

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAUTONE SABRINA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AVELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5938/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella ò camera di consiglio

non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2009, A.V. conveniva in giudizio il Comune di Avella per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere illegittimamente ritardato l’adozione di un provvedimento sulla richiesta di concessione edilizia, acquisita al protocollo dell’ente in data 31.12.1999 n. 23411.

Parte attrice deduceva che nonostante il parere favorevole della Sovraintendenza e il nulla osta dell’Autorità del bacino, e depositati i calcoli al Genio Civile, continuava a diffidare il Comune per ottenere il rilascio del provvedimento. In data 8.6.2001 il Comune si pronunciava con nota in ordine al solo frazionamento dell’area ove doveva essere realizzato il fabbricato.

Nelle more, veniva avviato un procedimento penale a carico dell’ A. a seguito della realizzazione di un manufatto in assenza di concessione edilizia. Il procedimento si concludeva con una sentenza di assoluzione il 30.11.06.

Parte attrice precisava, inoltre, di aver presentato ricorso L. n. 205 del 2000, ex art. 2, all’esisto del quale il TAR Campania – Napoli il 10.12.07 aveva ordinato all’Ente convenuto di adottare un provvedimento espresso di rilascio del permesso in sanatoria.

Il Comune solo il 12 agosto 2008, in ottemperanza di tale sentenza, aveva provveduto a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 696/13 del 15.03.2013, accoglieva parzialmente la domanda attorca, condannando il Comune di Avella al pagamento di Euro 60.450,00 oltre accessori.

In particolare, respingeva l’eccezione proposta dal Comune relativa all’esistenza di giudicato, a seguito della sentenza del Tar Campania n. 966/08, sul presupposto che tale pronuncia non aveva indicato con chiarezza “le voci di danno” pretese dall’ A. riproposta dinnanzi al Tribunale.

Avverso questa decisione, il Comune di Avella proponeva appello.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 6547/2018 de121/12/2018, in accoglimento del gravame proposto, riformava la sentenza di primo grado.

La Corte rilevava che in entrambi i giudizi intrapresi, innanzi al Giudice amministrativo e quello ordinario, la parte lamentava in sostanza il medesimo pregiudizio, consistente nel ritardo con il quale l’amministrazione aveva adottato le proprie determinazioni in merito all’istanza di rilascio del permesso in sanatoria per la realizzazione del fabbricato rurale ad uso abitativo.

Pertanto, seppur il giudice amministrativo aveva emesso una pronuncia di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni, al di là della formula utilizzata, non poteva ritenersi una pronuncia “in rito”.

Invero, la decisione del Tar era da intendersi di rigetto del merito della domanda proposta, in quanto dalla lettera della sentenza il giudice aveva posto l’attenzione sul mancato assolvimento da parte dell’ A. dell’onere probatorio in ordine ai fatti dedotti e posti alla base della pretesa risarcitoria avanzata.

Pertanto, la riproposizione della domanda risarcitoria dinnanzi al giudice ordinario da parte dell’ A. era da ritenersi preclusa, stante il giudicato formatosi a seguito della sentenza del TAR Campania sul punto.

3. A.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – omesso esame di un fatto decisivo – art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. Violazione e falsa applicazione della L. 1990 n. 24, art. 21 bis. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

La Corte d’appello di Napoli avrebbe errato nel ritenere l’esistenza di un giudicato a seguito della sentenza del TAR Campania.

La parte ritiene che i due giudizi si fondano su presupposti giuridici diversi: l’uno diretto ad annullare il silenzio inadempimento della P.A. e a sanzionare la sua inerzia con la condanna ad un provvedimento espresso; l’altro al risarcimento dei danni conseguenti all’emissione favorevole nei confronti dell’interessato proprio di quel provvedimento espresso favorevole illegittimamente ritardato.

Rileva che il ricorso contro “il silenzio” così formulato dalla L. 205 del 2000 non prevede alcuna forma risarcitoria nè altro tipo di tutela, limitandosi il ricorrente a poter richiedere all’autorità giurisdizionale la declaratoria dell’obbligo della P. A. di provvedere sull’istanza del privato.

Pertanto, non vi sarebbe la violazione del principio di ne bis in idem in quanto la sentenza del TAR sul silenzio e sulla richiesta dell’obbligo di provvedere non avrebbe effetti sul rapporto giuridico controverso perchè il giudice ne aveva dichiarato l’inammissibilità, in quanto le statuizioni di rito danno luogo solo al giudicato formale e non in senso sostanziale ex art. 2909.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito. Nel caso in esame parte ricorrente avrebbe dovuto riportare integralmente o in forma riassuntiva sia l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al TAR, con il quale si sarebbe dovuto evidenziare che il giudizio innanzi al giudice amministrativo aveva ad oggetto la sola richiesta del rilascio del provvedimento, sia la sentenza del TAR evidenziando l’assenza di una decisione sul merito.

In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, c.p.c., novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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