Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14495 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14495

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 569-2016 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

BELLIAZZI;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA

7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI FIORETTI;

P.P., S.E., P.G.A.,

C.A., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BELLIAZZI;

– controricorrenti –

e contro

S.M.P., S.T., S.C., S.N.;

– intimati –

nonchè

sul ricorso 569-2016 proposto da:

P.P., S.E., P.G.A.,

C.A., rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BELLIAZZI;

– ricorrenti incidentali –

contro

S.M.P., S.T., S.C., S.N.,

P.A., P.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7573/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con citazione del 9 settembre 1996 P.I. proponeva davanti al Tribunale di Latina domanda di accertamento dell’usucapione in suo favore dell’abitazione sita in (OMISSIS). Il Tribunale di Latina, con sentenza depositata il 28 luglio 2006, respingeva la domanda di P.L., compensando tra le parti le spese di lite. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 10 dicembre 2014, riconoscendo che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di C.R., rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., condannando gli appellati al pagamento delle spese del gravame. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre P.A. sulla base di due motivi, limitatamente alla condanna alle spese di lite. P.P., P.G.A., C.A. e S.E. hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, evidenziando l’esclusiva responsabilità di P.I. per la mancata integrazione del contraddittorio. P.I. resiste con controricorso chiedendo il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale. S.M.P., S.T., S.C. e S.N., pur regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive.

Ritenuto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale potessero essere accolti per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti principale ed incidentali e la controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale (coi quali si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 91 c.p.c.) appaiono manifestamente fondati, rimanendo assorbito il secondo motivo di entrambi i ricorsi.

Quando, infatti, la causa sia stata rinviata al primo giudice ai sensi dell’art 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, il giudice di appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle spese processuali la parte che egli riconosce soccombente, per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass. Sez. 2, 19/04/1975, n. 1506; Cass. Sez. 1, 03/05/1967, n. 838; Cass. Sez. 2, 16/07/2010, n. 16765). Nel caso di specie, la nullità correlata alla mancata attuazione del necessario contraddittorio non poteva che attribuirsi alla responsabilità dell’attrice P.I., la quale aveva introdotto il giudizio di primo grado. E’ pertanto errata la pronuncia della Corte d’appello di Roma che ha condannato gli appellati al pagamento delle spese in favore dell’appellante P.I.. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente alle censure accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 6 civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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