Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14495 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14495 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23285-2011 proposto da:
BEN ALOUANE KAMEL BNLKML67M19Z352S, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI PIETRO giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TELLURI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato MAURO
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato BUONCRISTIANI
DINO giusta procura a margine degli atti introduttivi;

Data pubblicazione: 07/06/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 1373/2011 del GIUDICE DI PACE di PISA
del 18/08/2011 depositata il 22/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

è presente il P.G. in persona Dott. GIUSEPPE CORASANITI.

Ric. 2011 n. 23285 sez. M3 – ud. 06-03-2013
-2-

AMBROSIO;

Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza in data 18/22 agosto 2011 il Giudice di pace di Pisa,
decidendo sulle opposizioni a precetto riunite proposte da Massimiliano Telluri
nei confronti di Ben Alouane Kamel, ha dichiarato la inefficacia di entrambi i
precetti opposti, notificati rispettivamente il 12.08.2010 per € 3.833,98 e in data

l’opposto intimante al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Ben Alouane
Kamel formulando due motivi.
Massimiliano Tenuti ha resistito con controricorso; in particolare ha rilevato
l’intervenuto giudicato sulla dichiarazione di inefficacia del primo precetto, ha
contestato la fondatezza dei motivi di ricorso relativa alla dichiarazione di
inefficacia del secondo precetto e, comunque, ha insistito nell’affermazione della
sua inefficacia (a tal riguardo riproponendo considerazioni dedotte con il secondo
motivo di opposizione, “assorbito” in sede di merito).
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt.
376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare assorbente e destinato ad
essere accolto il secondo motivo di ricorso.
4. La dichiarazione di inefficacia è stata pronunciata, quanto all’atto di precetto
notificato il 12.08.2010, perché — sebbene non ne era stata accettata la relativa
rinuncia — l’intimante aveva, di fatto, riconosciuto l’erroneità della somma ivi
esposta, intimando il secondo precetto per un minore importo; quanto al secondo
precetto, perché è stata ritenuto fondato il motivo di opposizione con cui si
denunciava l’illegittimità della notifica effettuata da ufficiale giudiziario “carente di
potere”, in quanto l’elezione di domicilio individuava il giudice dell’esecuzione in
quello di Pisa, mentre la notificazione del precetto era stata effettuata dall’ufficiale
giudiziario di Firenze. A tal fine il G. di pace ha fatto riferimento al comb. disp.
degli artt. 106 e 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n 1229, da cui deriva —

03.03.2011 per € 2.641,56 in forza del medesimo titolo esecutivo e ha condannato

nell’interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. 11 gennaio 2007, n. 322 richiamata
nella decisione impugnata) — che la restrizione della competenza degli ufficiali
giudiziari agli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della
sede alla quale essi sono addetti opera solo ove tali atti debbano essere notificati a
persone residenti fuori della loro circoscrizione territoriale; qualora, invece, la
notificazione degli atti medesimi debba essere eseguita a persone residenti entro la

106 d.P.R. cit. dispone che l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva
gli atti del proprio ministero nell’ambito territoriale ove ha sede l’ufficio cui è
addetto.
4.1. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione o falsa applicazione
dell’art. 107/2 legge 1229/1959 e degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ., b) violazione
o falsa applicazione dell’art. 156 ult. comma cod. proc. civ..
5. Va innanzitutto osservato che i motivi di ricorso non impingono
sull’accoglimento dell’opposizione (ex art. 615 cod. proc. civ.) avverso il primo
precetto, riguardando unicamente l’accoglimento del (primo) motivo di
opposizione (ex art. 617 comma 1 cod. proc. civ.) afferente la notificazione in data
03.03.2011 del (secondo) atto di precetto : donde l’ammissibilità del ricorso
straordinario per cassazione.
5.1. Ciò premesso si osserva che non è in discussione il principio affermato
dalle SS.UU. di questa Corte secondo cui l’Ufficiale giudiziario è competente a
notificare, per mezzo del servizio postale, atti del suo ministero a persone
residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può
procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l’atto si
riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al
quale il notificante è addetto (ord. 23 marzo 2005, n. 6217).
Integrando i dati emergenti dalla sentenza impugnata sulla base degli atti
riportati in ricorso, va, poi, precisato che, nella specie, la notificazione a mezzo del
servizio postale avvenne in Vecchiano (quindi, come è incontroverso, fuori della

loro circoscrizione, tale restrizione della competenza non sussiste, in quanto l’art

circoscrizione dell’ufficiale giudiziario notificante); il plico, inoltre, venne ricevuto
da famigliare convivente. E’ altrettanto incontroverso che — come evidenziato dal
G. di pace — il Giudice individuato come competente per l’esecuzione è quello di
Pisa.
Ciò di cui si discute è se il principio sopra riportato sia applicabile agli atti di
precetto in considerazione della natura di atto stragiudiziale del precetto e della

giudiziario notificante, (primo motivo); nonché l’efficacia sanante o meno
dell’eventuale nullità della notificazione per effetto dell’opposizione a precetto
(secondo motivo).
5.2. Orbene — precisato che il lontano precedente richiamato da parte
ricorrente (Cass. 6 marzo 1971, n. 608, secondo cui

“l’art. 107, 2° co.,

dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari, approvato con d.p.r. 15.12.1959, n. 1229, autorizza
gli ufficiali giudiziari ad eseguire mediante il servizio postale, senza limitazioni territoriali, la
notificazione degli atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede alla
quale sono addetti e degli atti stragiudiziali. Poiché il precetto non costituisce atto de/processo
esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, ne
consegue che, a richiesta di parte, qualunque ufficiale giudiziario può notificarlo, a mezzo del
servizio postale, dovunque.”) si contrappone ad altro, per il vero più remoto, ancorchè
(sembrerebbe) più convincente (Cass. 22 novembre 1967, n. 2806, secondo cui “il
precetto, pur non essendo un atto esecutivo, costituisce un presupposto necessario in estrinseco (atto
preparatorio)del processo esecutivo e, pertanto, non può essere equiparato agli atti stragiudiziali al
fine di consentirne la notificazione a mezzo del servizio postale fuori dell’ambito della
circoscrizione alla quale l’ufficiale giudiziario è addetto. La nullità, che colpisce il precetto
notificato nel modo anzidetto, e tuttavia sanata ex tunc, per effetto della proposizione
dell’opposizione da parte del debitore precettato.”) — è assorbente il rilievo, prospettato
con il secondo motivo, della sanatoria del vizio della notificazione.
Invero la decisione impugnata ha disatteso un orientamento consolidato di
questa Corte secondo cui — salva, evidentemente, l’ipotesi che qui non ricorre di

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conseguente inapplicabilità dei limiti di competenza territoriale dell’ufficiale

inesistenza materiale o giuridica della notificazione, sussistente quando la
notificazione manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto
dalla normativa — la proposizione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
comporta la sanatoria della nullità relativa alla notificazione del precetto perché
fornisce la prova che l’atto di notificazione ha raggiunto il suo scopo (Cass. 10
novembre 1992, n. 12084). E’ stato in particolare osservato che, poiché la finalità

proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno,
l’opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito,
costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la
conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata
notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma
esecutiva, deve ritenersi sanata per l’avvenuto raggiungimento dello scopo (Cass. 6
luglio 2006, n.15378). E ancora: quando il debitore nell’opporsi all’esecuzione
deduca la nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, tale
opposizione, configurando l’ipotesi di cui l’art. 617, comma 2, cod. proc. civ., è
tempestivamente proposta entro i cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, termine
la cui decorrenza contro il debitore opponente è esclusa quando l’esecuzione non
sia stata ancora iniziata. Alla proposizione di siffatta opposizione consegue
peraltro la sanatoria del dedotto vizio di notificazione applicandosi anche alla detta
ipotesi l’ultimo comma dell’art. 156 cod. proc. civ. (Cass. 11 luglio 2000, n. 9185;
Cass., 25 maggio 1998, n. 5213)».
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
In definitiva il secondo motivo va accolto, assorbito il primo; ciò comporta la
cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio ad
altro Giudice di pace di Pisa, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

Rel. do

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del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la
sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di
cassazione ad altro Giudice di pace di Pisa.
Roma 06 marzo 2013
IL PRESIDENTE

dott. Mario Finocchiaro

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