Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14494 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ing. DE CESARE s.a.s., in persona del legale rappresentante pro

tensore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. De Maio Carlo, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Maria Francesca Caldoro in Roma,

via Baiamonti, n. 10;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della soc. Multiclima s.a.s., in persona del curatore pro

tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. Iadanza Franco, elettivamente

domiciliato nello studio dell’Avv. Cristina Manni in Roma, via

Pierluigi da Palestrina, n. 63;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli n.

1114 del 26 marzo 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 7 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con atto di precetto notificato in data 17 settembre 2002 sulla base di cambiali tratte, la s.a.s. Multiclima, assumendo di essere creditrice della s.a.s. Ing. De Cesare in relazione ad una fornitura di merci, intimava a quest’ultima il pagamento della complessiva somma di Euro 19.161,61.

Decidendo nel giudizio di opposizione a precetto introdotto dalla s.a.s. Ing. De Cesare avverso il suddetto precetto di pagamento, il Tribunale di Napoli così provvedeva: in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava che la parte opposta non aveva diritto a procedere esecutivamente nei confronti della parte opponente; in parziale accoglimento della riconvenzionale proposta dalla parte opposta, condannava parte opponente al pagamento della somma di Euro 2.022,16, oltre interessi legali; dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1114 in data 26 marzo 2010, ha accolto il gravame del fallimento della s.a.s. Multiclima e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la s.a.s. Ing. De Cesare al pagamento, in favore del fallimento della società Multiclima, della complessiva somma di Euro 18.038,78, oltre accessori e spese. Ha rilevato la Corte territoriale che, poichè la s.a.s. Multiclima aveva chiesto il pagamento del corrispettivo della fornitura, la società debitrice – che in sede di opposizione aveva contestato solo l’irrituale formazione delle tratte – avrebbe dovuto eccepire il ritardo nell’adempimento da parte della società fornitrice, al fine di invocare la pattuita clausola penale, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., u.c., quale convenuta in via riconvenzionale. Viceversa, sebbene il giudice di primo grado avesse concesso i termini per le memorie integrative, la s.a.s. Ing. De Cesare non provvedeva a formulare alcuna eccezione in proposito: solo nella successiva memoria istruttoria, depositata nei termini di cui all’art. 184 cod. proc. civ., quando cioè il thema decidendum era già definito, la difesa dell’opponente, con la produzione dei relativi documenti , aveva evidenziato la presenza della clausola penale per ogni giorno di ritardo al fine di desumere la sua posizione creditoria, piuttosto che debitoria, nei confronti della società fornitrice.

La Corte d’appello ha quindi sottolineato che il Tribunale non poteva basare la propria decisione su un fatto – la ritardata consegna della merce di cui si chiedeva il pagamento da parte della società creditrice – che non era stato dedotto ed allegato dalla controparte nel termine ultimo entro il quale si determina definitivamente il thema decidendum ed il thema. probandum. Pertanto, esclusa la penale per il ritardo, e passata ormai in giudicato la pronuncia di primo grado quanto all’esistenza e all’ammontare del corrispettivo ancora spettante alla s.a.s. Multiclima, posto dal Tribunale a base del suo conteggio e non impugnato dall’appellante, la Corte di Napoli ha riconosciuto alla società opposta, e per essa ora al suo fallimento, l’intero importo richiesto in sede di riconvenzionale.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la s.a.s. Ing. De Cesare, con atto notificato il 23 giugno 2010, sulla base di un motivo.

L’intimato fallimento ha resistito con controricorso.

Con l’unico mezzo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2697 cod. civ., artt. 99, 101, 115, 163, 167, 183 e 184 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Richiamati i principi sull’onere della prova, la ricorrente ritiene manifesto l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, posto che la s.a.s. Ing. De Cesare aveva fornito adeguata prova dei fatti estintivi delle pretese fatte valere dalla attrice in via riconvenzionale s.a.s. Multiclima. Invero la s.a.s. Multiciima nella propria comparsa di costituzione aveva fatto riferimento esclusivamente all’ordine (rapporto contrattuale) denominato Starclima e, per l’altro, nulla aveva depositato e dimostrato in merito al fondamento delle proprie pretese, nè all’atto della costituzione, nè successivamente. Correttamente il Tribunale aveva apprezzato contestualmente sia i fatti costitutivi, sia i fatti estintivi, trovando gli stessi la loro origine nel medesimo materiale probatorio prodotto dalla s.a.s. Ing. De Cesare. In particolare, “i fatti estintivi – ritardo nell’adempimento ed applicazione della penale – rinvenivano negli stessi documenti considerati dal giudicante a fondamento delle pretese dell’attrice”. La “rilevazione di fatti estintivi, sussumibili nella stessa documentazione relativa ai fatti costitutivi, doveva essere apprezzata d’ufficio dalla Corte territoriale, così come in precedenza aveva fatto il Tribunale di Napoli”. Il motivo non coglie nel segno.

La Corte territoriale ha rilevato che la pronuncia di primo grado, nella parte in cui attiene all’esistenza e all’ammontare del corrispettivo ancora spettante alla s.a.s. Multiclima, è passata in giudicato. Contro questa statuizione, relativa all’esistenza di un giudicato interno sull’ammontare dovuto alla società che aveva effettuato la fornitura, non c’è una censura specifica. D’altra parte, la Corte d’appello ha sottolineato che l’unico punto discusso dalla soc. Ing. De cesare riguardava la penale per il ritardo, che tuttavia non poteva essere applicata perchè la ritardata consegna della merce era stata dedotta ed allegata tardivamente. In ordine a questa ratio decidendi, il motivo di ricorso appare generico, limitandosi ad una del tutto aspecifica affermazione – neppure corredata dal rispetto del canone dell’autosufficienza – che il fatto estintivo concernente la ritardata consegna, puntualmente eccepito dalla soc. Ing. De Cesare, risultava acquisito sulla base degli stessi elementi documentali rispetto ai quali andavano apprezzati i fatti costitutivi.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Letta la memoria della società ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e conclusioni contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che le critiche ad essa mosse con la memoria non sono pertinenti;

che non rileva il principio secondo cui l’eccezione impropria – che si ha allorchè i rispettivi crediti e debiti hanno origine da un unico rapporto – può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, importando un semplice accertamento contabile di dare ed avere;

che, infatti, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, fatti salvi casi particolari, è vietato al giudice porre alla base della propria decisione fatti che non rispondano ad una tempestiva allegazione delle parti, e tale allegazione non solo è necessaria ma deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum ed il thema probandum, ovvero entro il termine perentorio eventualmente fissato dal giudice ex art. 183 c.p.c., comma 5 (Cass., Sez. 3, 22 giugno 2007, n. 14581);

che nella specie è decisivo rilevare che – come accertato dalla Corte territoriale – i fatti relativi alla ritardata consegna ed alla applicazione della penale sono stati allegati tardivamente, soltanto con la memoria ex art. 184 cod. proc. civ.;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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