Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14494 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. un., 16/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 16/06/2010), n.14494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di Sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15092-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.B. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LATTANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato Giuseppe FIENGO dell’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso; A.G.O..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 29 marzo 2009 C.B. si presentava al Distretto Militare di (OMISSIS) per essere sottoposto agli accertamenti sanitari finalizzati, al reclutamento al servizio militare di leva; a seguito delle visite mediche, la Commissione di leva del C. lo dichiarava “rivedibile”. L’anno seguente il C., presentandosi nuovamente alle visite mediche, veniva giudicato idoneo a prestare servizio militare e conseguentemente arruolato presso la “(OMISSIS)”. Il C. accettava il giudizio medico militare senza impugnare avanti al competente T.A.R. detto atto e la successiva cartolina precetto con la quale veniva reclutato.

In data (OMISSIS) il C., recluta in servizio presso la Scuola di Fanteria, si allontanava senza permesso dalla Caserma, rendendosi irreperibile per diverse ore. Dopo molte ed infruttuose ricerche da parte di molti militari della Compagnia, il C. faceva ritorno in Caserma verso le ore 19:00 del medesimo giorno, presentando alcune ferite di lieve entità ed affermando inizialmente di essere stato minacciato e percosso da alcuni commilitoni a viso coperto. Immediatamente soccorso, era accompagnato da due militari in infermeria, dove veniva visitato e medicato dall’Ufficiale Medico responsabile che ne disponeva il ricovero in osservazione per la notte, sotto stretta vigilanza a mezzo piantonamento. Alle ore 23.40 circa, il C., dopo aver eluso la sorveglianza dei due commilitoni che lo piantonavano, si gettava dalla finestra, riportando la frattura del piede sinistro e la lussazione della scapola sinistra. Trasportato immediatamente all’Ospedale Civile (OMISSIS), il C. era giudicato guaribile in 30 giorni e ne veniva disposto il ricovero presso il reparto Neuropsichiatrico del Policlinico Militare di (OMISSIS) dove era posto in licenza di convalescenza per 90 giorni.

In seguito, il C., nuovamente sottoposto a visita medica presso l’Ospedale Militare di (OMISSIS), veniva riformato, essendo accertato che lo stesso era affetto da disturbi della personalità.

In data (OMISSIS), il C., a mezzo dei suoi legali, citava il Ministero della Difesa per vederlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali subiti a suo dire dall’illegittimo arruolamento e dall’incidente occorsogli il (OMISSIS).

2. Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonchè il difetto di competenza per territorio funzionale del Tribunale di Roma, nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto priva di qualsiasi fondamento.

3. Con sentenza n. 8930/04 il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, espletata c.t.u. ed assunte le prove dedotte dalle parti, accoglieva la richiesta di risarcimento danni avanzata dal C., rinvenendo la responsabilità dell’Amministrazione sia nell’illecito provvedimento emesso dalla Commissione di leva con il quale il C. era stato considerato idoneo al servizio militare; sia nella mancanza di sorveglianza nei confronti del C. il giorno in cui si era verificato il tentativo di suicidio.

Il Tribunale, in considerazione del riconoscimento di tale responsabilità, condannava il Ministero della Difesa al pagamento della somma di Euro 35.964,00 e degli interessi al tasso annuo del 2,5% maturati dal 4 giugno 1997 alla data di pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento danni, e la somma di Euro 2.178,14, a titolo di spese, diritti ed onorano.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Difesa, deducendo: a) il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., poichè il provvedimento di arruolamento si pone, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado e dalla difesa del C. nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quale fatto logico e cronologico da cui è discesa l’intera vicenda per l’attore, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; b) l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale Civile di Napoli, posto che il provvedimento di arruolamento fu emesso dalla Commissione di leva di (OMISSIS); c) la mancanza di nesso causale tra il servizio militare ed il tentativo di suicidio, in quanto – ad avviso del Ministero – il servizio militare potrebbe semmai essere considerato momento rilevatore della patologia, ma non causa della stessa nè del tentato suicidio; d) la mancanza di qualsiasi comportamento colposo imputabile alla p.a., sulla base della legittimità e liceità del provvedimento con cui il C. è stato giudicato idoneo al servizio di leva e dell’adeguatezza della sorveglianza cui lo stesso è stato sottoposto la sera del (OMISSIS).

Si costituiva nel giudizio di appello il C., il quale chiedeva il rigetto del gravarne.

4. Con sentenza n. 1030/09 del 10 luglio 2008-9 marzo 2009, notificata al Ministero in data 20.04.2009, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Difesa e per l’effetto confermato l’impugnata sentenza, condannando altresì l’Amministrazione al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

In particolare, ad avviso del Giudice del gravame, sussisterebbe la giurisdizione del Tribunale adito, atteso che il C. avrebbe fatto valere la sola violazione del principio del neminem ledere di cui all’art. 2043 c.c.; mentre la domanda attorea non si fonderebbe affatto sul provvedimento di arruolamento. In secondo luogo, andrebbe respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, posto che la domanda attorea si fonderebbe sul solo evento lesivo del (OMISSIS), occorso alla recluta a C. e, dunque, nel territorio del distretto di (OMISSIS).

Ne merito, la Corte d’Appello ha ravvisato la sussistenza di un asserito comportamento colposo in capo all’Amministrazione militare per aver omesso di attuare una adeguata vigilanza al fine di evitare che il C. ponesse in essere gesti autolesionistici.

Infine, il Giudice ha respinto la richiesta dell’ appellante di riduzione della misura del danno ex art. 1227 c.c. il quanto, nella specie, il danno non potrebbe essere ascritto alla corresponsabilità di un soggetto che al momento de fatto non era nel pieno delle sue facoltà mentali.

5. Avverso questa sentenza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione il Ministero.

Resiste con controricorso l’intimato che ha in particolare eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Il Ministero ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in otto motivi, il ricorrente Ministero denuncia: diletto di giurisdizione dell’A.G.O. perchè in realtà il ricorrente aveva posto a fondamento della sua pretesa risarcitoria l’illegittimità del provvedimento di arruolamento, conoscibile dal giudice amministrativo; omessa impugnazione del provvedimento di arruolamento; incompetenza per territorio (a (OMISSIS) il C. è stato considerato idoneo ad espletare il servizio militare); omessa motivazione circa il nesso causale tra il servizio militare ed il tentativo di suicidio; omessa motivazione circa un qualsivoglia comportamento colposa dell’amministrazione militare; mancanza di colpa nell’adozione del provvedimento di arruolamento; vizio di motivazione circa il carattere asseritamente colposo del comportamento dell’amministrazione militare la sera del (OMISSIS) in cui ci fu il tentativo di suicidio; mancato riconoscimento della corresponsabilità del C. ex art. 1227 c.c..

2. Il ricorso è inammissibile, essendo fondata l’eccezione in tal senso sollevata dall’intimato nel controricorso.

La sentenza della Corte d’appello è stata notifica all’attuale controricorrente il 20 aprile 2009. Il ricorso per cassazione è stato notificato in data 26 giugno 2009 con richiesta in data 24 giugno 2009 dopo un primo tentativo non andato a buon fine il 17 giugno 2009 con restituzione dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, al richiedente la notifica con la motivazione che il procuratore dell’intimato non era stato rinvenuto al domicilio indicato per essersi trasferito altrove.

Soccorre in questa fattispecie il recente arresto giurisprudenziale di questa Corte (Cass., sez. un., 19 febbraio 2009, n. 3960) che, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato: “Ove la notifica dell’impugnazione presso il procuratore costituito non si sia perfezionata per l’avvenuto trasferimento di questi, il notificante può chiedere al giudice ad quem la fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, da depositare unitamente all’attestazione dell’omissione della stessa, nei termini previsti per la costituzione della parte, cui deve aggiungersi la richiesta di fissare un termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione se la tardività della notifica dell’impugnazione possa determinarne la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione”.

Non essendo stata richiesta alcuna fissazione di un termine perentorio per completare il primo procedimento notificatorio, deve ritenersi – in ragione del sopra menzionato orientamento giurisprudenziale – che il secondo tentativo di notifica con richiesta del 24 giugno 2009, questo andato a buon fine il 26 giugno 2009, sia autonomo e distinto dal primo. Sicchè, pur considerando la data della (seconda) richiesta della notifica, questa è tardiva perchè successiva al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza a richiesta dell’intimato.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 (duecento) per esborsi ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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