Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14494 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15647/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GARUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

F.S. Nitti, 11, presso lo studio dell’Avv. Bruno Bertucci che la

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 95/6/2010, depositata il 12/5/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la controricorrente l’Avv. Roberto di Martino;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Garul S.r.l. in liquidazione impugnava avanti la C.T.P. di Milano cinque avvisi di accertamento nei suoi confronti emessi dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), per maggiori Irpeg e Irap relative agli anni dal 2000 al 2004 derivanti da una plusvalenza di Lire 973.642.000 calcolata dall’ufficio nella differenza tra il valore di mercato di acquisto e quello di cessione di un appartamento sito al piano terzo del fabbricato di (OMISSIS), cosi’ determinati sulla base perizia estimativa dell’Agenzia del territorio di Roma.

L’adita C.T.P. respingeva il ricorso rilevando che parte ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a provare che la valutazione dell’ufficio del territorio di Roma fosse errata, ne’ aveva contestato in alcun modo gli elementi di fatto su cui si era basata la perizia estimativa.

In accoglimento del gravame interposto dalla contribuente, la C.T.R. della Lombardia, con sentenza depositata il 12/5/2010, in riforma della sentenza impugnata accoglieva il ricorso introduttivo, ritenendo inidonee a giustificare la rettifica della plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, le valutazioni effettuate dall’U.T.E. in mancanza di altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste la societa’ contribuente, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce illogicita’ della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la C.T.R. ritenuto insufficiente, ai fini dell’operata rettifica, la stima dell’U.T.E. e per non avere inoltre tenuto conto della antieconomicita’ dell’atto di vendita secondo il prezzo in esso indicato.

4. Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia nonche’ ancora insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per avere comunque la C.T.R. omesso di accertare l’imponibile contestato e per non avere al riguardo tenuto conto del vero valore dell’immobile venduto, basandosi sulla perizia di stima dell’U.T.E. o su altri elementi di valutazione, compreso il ricorso ad una c.t.u..

5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce infine violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assume che, a fronte della antieconomicita’ della vendita risultante dalla stima dell’U.T.E., incombeva alla societa’ contribuente l’onere di provare come e perche’ si sia risolta a vendere a quelle condizioni.

6. Il primo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili, sono fondati.

Questa Corte (Sez. 5, n. 24054 del 12/11/2014; n. 245 del 09/01/2014; n. 16700/2005; n. 7689/2003) in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha gia’ chiarito, con riguardo ai redditi d’impresa, che per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54, in base all’inequivoco significato del termine “corrispettivo”, occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l’imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell’imposta da applicare. Ne consegue, in presenza di contabilita’ formalmente regolare, che per procedere all’accertamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 lett. d) – consentito se le scritture risultino affette da incompletezze, inesattezze ed infedelta’ tali da giustificare il motivato uso del potere in parola – le valutazioni effettuate dall’U.T.E. non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti – quali, tra le altre, l’assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e valore dell’immobile – costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare.

Nella specie, la sentenza impugnata, pur richiamando pressoche’ testualmente tale principio, di fatto se ne e’ discostato o, comunque, non lo ha applicato correttamente alla fattispecie avendo omesso in particolare di rilevare l’esistenza di elementi indiziari – rappresentati, per l’appunto, dalla evidenziata (e sostanzialmente incontestata) notevole sproporzione tra prezzo di vendita indicato nell’atto (Lire 560.000.000) e valore di mercato (Lire 1.837.000.000) – in grado di giustificare la valutazione di inattendibilita’ di quella dichiarazione e, quindi, la presunzione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), di “attivita’ non dichiarate”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’; resta assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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