Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14494 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14494 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sui ricorso 25740-2014 proposto da:
GOVERNATORINI ELISABETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell’avvocato
MARIA LUISA FALLA TRELLA, rappresentata e difesa dagli
avvocati CARLO MICHELI, MAURIZIO RIOMIVLI giusta procura
speciale a margine del controricorso depositato nel procedimento
rubricato al n. RG. 28548/08;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;
– intimata avverso la sentenza n. 10939/2014 della CORTE, SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 10/04/2014, depositata il 19/05/2014;

Data pubblicazione: 10/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.
FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del
19.5.2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
Questa Corte, con sentenza n. 10939 del 19 maggio 2014,
decidendo sul ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la
sentenza della Corte di Appello di Perugia del 6.6.2008, dopo
averlo rigettato provvedeva sulle spese del giudizio di legittimità
ponendole a carico della ricorrente e disponendone l’attribuzione in
favore dell’avv. Maurizio Riommi per dichiarata anticipazione.
Governatorini Elisabetta ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c.
chiedendo la correzione dell’errore materiale contenuto nella
motivazione e nel dispositivo della menzionata sentenza n.
19270/13 laddove, nel disporre la distrazione delle spese, era
stato omesso il nominativo dell’altro avvocato, Carlo Micheli,
anch’esso antistatario, costituito unitamente all’avv. Riommi.
Poste Italiane s.p.a. è rimasta intimata.
Effettivamente ricorre la predetta omissione integrante un errore
materiale in quanto non involgente una attività di interpretazione o
specificazione della impugnata sentenza. Risulta, infatti, che l’avv.
Carlo Micheli, costituito unitamente all’avv. Riommi, si era
dichiarato anch’egli clistrattario ed aveva chiesto l’attribuzione delle
spese. Si propone, dunque, la correzione con ordinanza ex art.
391 bis c.p.c. nel senso che ove nella sentenza di questa Corte n.
10939 del 19.5.2014 in motivazione ed in dispositivo è scritto
rispettivamente ” …devono essere distratte in favore dell’avv.
Maurizio Riommi, dichiaratosi antistatario” e ” …con distrazione a
favore dell’avv. Maurizio Riornmi, dichiaratosi antistatario” deve
intendersi e leggersi …devono essere distratte in favore degli avv.ti
Maurizio Riommi e Carlo Micheli, per dichiarata anticipazione” e ”

Ric. 2014 n. 25740 sez. ML – ud. 19-05-2015
-2-

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

N.4.1

…con distrazione a favore degli avv.ti Maurizio Riommi e Carlo
Micheli, dichiaratisi antistatari”
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
relatore siano del tutto condivisibili e conformi ad orientamento
giurisprudenziale di legittimità consolidato.
Deve pertanto disporsi la correzione della sentenza nei sensi
indicati.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione della sentenza 10939/14 nel senso
che laddove in motivazione ed in dispositivo è scritto
rispettivamente ” …devono essere distratte in favore dell’avv.
Maurizio Riommi, dichiaratosi antistatario” e ” …con distrazione a
favore dell’avv. Maurizio Riommi, dichiaratosi antistatario” deve
intendersi e leggersi …devono essere distratte in favore degli avv.ti
Maurizio Riommi e Carlo Micheli, per dichiarata anticipazione” e
“…con distrazione a favore degli avv.ti Maurizio Riommi e Carlo
Micheli, dichiaratisi antistatari” .
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.
13, co.1 quater d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2015

Ritiene il Collegio che le considerazioni e conclusioni svolte dal

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