Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14494 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 18/01/2017, dep.09/06/2017), n. 14494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte
d’Appello di Genova con decreto R.G. 234/2016 emesso il 6/07/2016 e
depositato il 4/08/2016, nel procedimento pendente tra:
A.C. e R.V.;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
sulle conclusioni scritte dal PG in persona del dott. Alberto Celeste
che conclude dichiarando la competenza territoriale della Corte
d’Appello di Perugia a giudicare sul procedimento in oggetto, con le
conseguenze di legge;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. Vincenzo
Correnti.
Fatto
PREMESSO
che, con decreto del 4/8/2016, la Corte d’Appello di Genova ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza, affinchè la Corte di Cassazione statuisca in ordine al giudice competente a decidere sulla causa avente ad oggetto l’opposizione, proposta da A.C. e R.V. nei confronti del Ministero della Giustizia, al decreto emesso dal Presidente della medesima Corte, con cui, accogliendo parzialmente la domanda, si era liquidato il danno non patrimoniale subito dagli opponenti (Euro 2.500,00 ciascuno) per la durata irragionevole del processo penale (segnatamente, 13 anni e 5 mesi);
che tale giudizio era stato in precedenza incardinato presso la Corte d’Appello di Perugia, il cui Presidente aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente la Corte d’Appello di Genova;
che nessuno dei suddetti contendenti, ai quali è stata ritualmente notificata la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, ha depositato scritture difensive;
che il PG ha osservato quanto segue:
Va, preliminarmente, rilevata l’ammissibilità della richiesta di cui sopra, nel senso che, qualora la Corte d’Appello, adita in sede di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, declini la propria competenza territoriale, la Corte d’Appello presso cui la causa sia stata riassunta, ove ritenga di essere a sua volta incompetente, è legittimata, trattandosi di competenza inderogabile, a proporre d’ufficio regolamento di competenza di cui all’art. 45 c.p.c., a nulla rilevando che la pronuncia di incompetenza sia stata adottata con decreto, trattandosi della forma prevista dall’art. 3, comma 6 suddetta legge (v., tra le altre, Cass., sez. 6/2, 3/2/2016 n. 3129; Cass., sez. 1, 17/9/2003 n. 17727).
L’istanza di regolamento appare fondata.
La L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, – vigente ratione temporis, ossia come modificato dalla L. n. 134 del 2012, ma non ancora sostituito dalla L. n. 208 del 2015 – prevedeva che “la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte d’Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”.
Nella specie, atteso che il procedimento penale, pur inizialmente promosso, ai sensi degli artt. 648-bis e 110 c.p., dalla Procura della Repubblica di Prato, si era estinto davanti alla Procura di Roma per intervenuta archiviazione, ne consegue che, in accoglimento del ricorso di cui sopra, va dichiarata la competenza per territorio della Corte d’Appello di Perugia in forza del criterio di collegamento contemplato nell’art. 11 c.p.p.
Ciò premesso, La Corte, rilevato che è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della surriportata requisitoria del PG che il Collegio condivide e fa propria.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017