Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14493 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso R.G. n. 15450/10 proposto da:

L.N. e S.P., elettivamente domiciliati in

Trieste, via Pier Luigi da Palestrina, 3, presso lo studio dell’avv.

Zidarich W., che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO FINANZ UND HANDELSINITIATIVEN s.a.s., di Savio P. &

Co.,

in persona del curatore, avv. P.O., domiciliato in Bolzano,

via Carducci, 8 – SA.Pe., residente in

(OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bolzano, emessa

l’8.4.2010; vista la relazione scritta della causa svolta dal

Consigliere Dott. Felice Manna;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SGROI Carmelo che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

“1. – Nell’ambito di una causa introdotta – come si desume dal contenuto del ricorso – ai sensi dell’art. 524 c.c. dal fallimento di S.P. e della Finanz und Handelsinitiativen, di Savio Paolo &

C. s.a.s., e pendente in secondo grado innanzi alla Corte d’appello di Bolzano, S.P. e L.N. propongono con un medesimo atto ricorso per regolamento di competenza e per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza emessa all’udienza del 28.4.2010, con la quale la Corte d’appello ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza stessa per impedimento del difensore dei S. – L., fatto precisare alle parti le conclusioni e trattenuto la causa in decisione fissando i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Sostengono i ricorrenti che detta ordinanza, avente a loro giudizio natura decisoria, viola i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, e inoltre, in quanto emessa da un collegio costituito da due nuovi componenti non facenti parte dell’organo giudicante primariamente formatosi, contraddice le regole sulla costituzione del giudice e l’art. 111 Cost. sul giusto processo.

Deducono, in particolare, che il provvedimento impugnato ha impedito al difensore delle parti appellanti di procedere alla discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., e che la competenza appartiene, anche ai sensi della L. n. 117 del 1988, al foro di Trieste.

2. – Nessuna delle parti intimate – fallimento di S.P. e della Finanz und Handelsinitiativen, di Savio Paolo & C. s.a.s., nonchè Sa.Pe. – ha svolto attività difensiva.

3. – Il ricorso, che sulle premesse di diritto anzi dette propone una serie di (scarsamente intelligibili) interrogativi in cui sono commiste questioni di merito inerenti sia alla controversia, sia ad altro giudizio presupposto, avente ad oggetto l’accertamento del giudicato formatosi sulla nullità inesistenza dell’espropriazione dell’immobile della cui contestata acquisibilità iure hereditario si discute in causa, è manifestamente inammissibile, in quanto rivolto contro un’ordinanza priva del carattere di decisiorietà.

3.1. – E’ risalente, del tutto costante e fin troppo noto orientamento di questa Corte che il ricorso straordinario per cassazione non può essere proposto avverso provvedimenti che, per la loro inettitudine a incidere su diritti soggettivi, non possiedono carattere decisorio.

Infatti, e in generale, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, siano, cioè, in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (ex multis, cfr. Cass. nn. 12115/06, 3919/06,16325/04, 6752/03, 6919/01).

3.1.1. – Nello specifico, e per quanto inerente alle ordinanze che fissano l’udienza di precisazione delle conclusioni o introitano la causa a sentenza, è stato viepiù confermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, proposto avverso l’ordinanza con la quale il giudice, a seguito della precisazione delle conclusioni, rinvia le parti ad una successiva udienza “per la spedizione a sentenza”, poichè tale provvedimento, essendo meramente ordinatorio, non ha carattere nè di definitività nè di decisorietà (Cass. nn. 19722/09 e 1186/07).

3.1.2. – Del pari meramente ordinatorio è il provvedimento con il quale il giudice introiti la causa a sentenza fissando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per la decisione mediante trattazione scritta. Tale ordinanza, potendo preludere a qualsiasi tipo di provvedimento (ordinatorio come una rimessione della causa sul ruolo per l’espletamento o il rinnovo di attività istruttorie, interlocutorio come un’ordinanza che dispone rinnovarsi una notifica o sospendersi il giudizio, decisorio come una sentenza di rito o di merito), nessuno essendole precluso, non pregiudica in nessun modo, comunque sia motivata, la decisione della controversia (art. 177 c.p.c., comma 1).

3.2. – Altrettanto consolidato indirizzo vuole che il regolamento di competenza sia proponibile avverso atti del giudice che almeno implicitamente provvedano sulla questione di competenza, il che non può ravvisarsi in presenza di provvedimenti di carattere ordinatorio, che in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato (Cass. n. 20419/06, e, in senso analogo e tra le tante, Cass. nn. 15109/07, 3458/02, 1994/00).

3.3. – Conseguentemente, difetta nella specie il requisito minimo indispensabile affinchè il provvedimento in questione possa essere oggetto tanto di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., quanto di regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c..

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolteci relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Ricorre ad evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1, n. 1 per la definizione camerale del processo, soluzione, questa, non contrastata dalla parte ricorrente, che non ha depositato memoria nè è comparsa all’adunanza camerale, e condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.

3 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4 – Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.

5 – La presente decisione, essendo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è pronunciata ai sensi dell’art. 360- bis c.p.c., n. 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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