Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14493 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 15/06/2010), n.14493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Finanze, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, i cui

uffici è domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

(Ndr: testo originale non comprensibile);

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 105/20/07, depositata il 9 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/4/2010 del Cons. Dr. CARLEO Giovanni;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocatura Generale dello Stato per

conto dell’genzia delle Finanze, che ha concluso per la cassazione

della sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in

ordine alle spese processuali;

udito il PG in persona del Dr. Iannielli Domenico.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 105/20/07, depositata il 9 novembre 2007, con la quale è stato accolto l’appello del contribuente avverso la decisione con cui la C.T.P. respingeva il ricorso riguardo ad un atto irrogativi di sanzioni a carico del contribuente in epigrafe per aver impiegato lavoratori non in regola con la documentazione obbligatoria; ritenuto che il contribuente non si è costituito.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, è concluso dal seguente quesito: Dica la Corte se la presente controversi …

rientri nella giurisdizione del Giudice Tributario o se locale, senza considerare che l’altra pretesa lavoratrice era soltanto un’amica del proprietario e che non erano dedotte valide prove a sostegno dell’asserito rapporto di lavoro:

ritenuto che la valutazione degli elementi di prova e l’appezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui è preclusa ogni possibilità per la corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente, pur deducendo un vizio di violazione di legge, avanza, nella sostanza delle cose, un ulteriore istanza di revisione delle valutazione del giudice di merito, volta ad una nuova pronuncia sul fatto.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere pertanto rigettato per la sua manifesta infondatezza e che non occorre provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorse. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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