Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14493 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14493 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA
sul ricorso 8524-2014 proposto da:
BELARDONI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA TARQUINIA 5/D, presso lo studio dell’avvocato MARIA
LUISA FALLA TRELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURIZIO RIOM_MI, CARLO MICHELI giusta procura in atti;

– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;

– intimata avverso la sentenza n. 19270/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 6/06/2013, depositata il 20/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.
FATTO E DIRITTO

Data pubblicazione: 10/07/2015

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del
22.4.2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Questa Corte, con sentenza n. 19270/13 del 20 agosto 2013,
decidendo sul ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la
averlo rigettato provvedeva sulle spese del giudizio di legittimità
ponendole a carico della ricorrente e disponendone l’attribuzione in
favore dell’avv. Maurizio Riommi per dichiarata anticipazione.
TI Belardoni ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. chiedendo la
correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel
dispositivo della menzionata sentenza n. 19270/13 laddove, nel
disporre la distrazione delle spese, era stato omesso il nominativo
dell’altro avvocato, Carlo Micheli, anch’esso antistatario, costituito
unitamente all’avv. Riommi.
Poste Italiane s.p.a. è rimasta intimata.
Effettivamente ricorre la predetta omissione, integrante un errore
materiale in quanto non involgente una attività di interpretazione o
specificazione della impugnata sentenza. Risulta, infatti, che l’avv.
Carlo Micheli, costituito unitamente all’avv. Riommi, si era
dichiarato anch’egli distrattario ed aveva chiesto l’attribuzione delle
spese. Si propone, dunque, la correzione con ordinanza ex art.
391 bis c.p.c. nel senso che ove nella sentenza di questa Corte n.
19270/13 del 20 agosto 2013 in motivazione ed in dispositivo è
scritto rispettivamente ” …sono attribuite direttamente all’avv.
Maurizio Riommi, per dichiarata anticipazione” e ” ..da attribuirsi
direttamente all’avv. Maurizio Riommi, per dichiarata anticipazione”
.deve intendersi e leggersi …sono attribuite direttamente agli avv.ti
Maurizio Riommi e Carlo Micheli, per dichiarata anticipazione” e
“… da attribuirsi direttamente agli aw.ti Maurizio Riommi e Carlo
Micheli, per dichiarata anticipazione”.

Ric. 2014 n. 08524 sez. ML – ud. 22-04-2015
-2-

sentenza della Corte di Appello di Perugia del 7.4.2008, dopo

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che le considerazioni e conclusioni svolte dal
relatore siano del tutto condivisibili e conformi ad orientamento

Deve pertanto disporsi la correzione della sentenza nei sensi
indicati.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione della sentenza n. 19270/2013 nel
senso che laddove motivazione ed in dispositivo è scritto
rispettivamente ” …sono attribuite direttamente all’avv. Maurizio
Riommi, per dichiarata anticipazione” e ” … da attribuirsi
direttamente all’avv. Maurizio Riommi, per dichiarata anticipazione”
deve intendersi e leggersi … sono attribuite direttamente agli avv.ti
Maurizio Riommi e Carlo Micheli, per dichiarata anticipazione” e”
… da attribuirsi direttamente agli avv.ti Maurizio Riommi e Carlo
Micheli, per dichiarata anticipazione”.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Cosi deciso in ROMA, il 22.4.2015

giurisprudenziale di legittimità consolidato.

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