Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14493 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14493 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ha pronunciato la seguente

I

ORDINANZA
sul ricorso 13075-2011 proposto da:
GAGLIO SALVATORE GGLSVT54S07F544T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio
dell’avvocato FRATARCANGELI ROSANNA, rappresentato e
difeso dall’avvocato FERRARA ROBERTO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;

3-q4

Data pubblicazione: 07/06/2013

- resistenti avverso la sentenza n. 117/35/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO del 12/10/10,
depositata il 10/11/10;

18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Fratarcangeli Rosanna (delega avvocato Ferrara
Roberto) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 13075 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Palermo ha respinto l’appello di Gaglio Salvatore -appello proposto
contro la sentenza n.35411012009 della CTP di Palermo che aveva pure respinto il
ricorso della parte contribuente- ed ha così confermato l’avviso di accertamento
concernente IVA-IRPEF-IRAP per l’anno 2001 con cui è stato recuperato a
tassazione il maggior reddito derivante da esercizio della professione di geometra.
La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che l’Agenzia —ai fini
dell’accertamento- aveva acquisito gli elenchi degli elaborati tecnici presentati a
firma del contribuente negli uffici interessati all’attività di quest’ultimo ed ottenuto
informazioni dallo stesso contribuente circa i compensi non ancora incassati per le
anzidette prestazioni, sicché aveva poi “valorizzato le prestazioni rese, negli anni,
secondo i compensi medi di mercato per le equivalenti prestazioni effettuate nello
stesso contesto territoriale”. Poiché il contribuente si era limitato a contestare
genericamente la metodologia accertativa (mentre avrebbe dovuto spiegare le ragioni
della mancata fatturazione delle prestazioni eseguite e della “loro valorizzazione
secondo i compensi medi applicati”) l’appello non poteva trovare accoglimento.
Gaglio Salvatore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo (improntato alla violazione di non meglio specificate
norme di diritto) la parte ricorrente si duole di “carenza, nel caso di specie, sia dei
presupposti giuridici legittimanti l’accertamento induttivo, sia delle presunzioni
gravi, precise e concordanti previste dall’art.39 comma 1 let.d) del DPR 600/1973”.

3

Osserva

Si tratta di censura non direttamente rivolta nei confronti della decisione impugnata
ma del provvedimento impositivo, sicchè è manifesto il difetto del requisito della
“riferibilità” del motivo di impugnazione, perciò stesso inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso (centrato sul vizio di insufficiente motivazione della
sentenza impugnata) la parte ricorrente si duole della sentenza di secondo grado per

precisione le ragioni di fatto e di diritto che giustificano le determinazioni contenute
nel dispositivo, in riferimento alle censure (proposte dalla odierna parte ricorrente
con l’atto di appello) concernenti la determinazione dell’ammontare del maggior
reddito accertato, alla luce del fatto che gli avvisi impugnati non contenevano nessun
elemento per risalire alla valutazione fatta dall’Agenzia, se non quella di essere stati i
corrispettivi determinati “sulla scorta di generici valori di mercato”, in difetto di
qualsivoglia fonte e criterio di comparazione.
Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di
questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2067 del 25/02/1998) secondo la
quale:”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5
cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza qualora la stessa si fondi
su motivazione omessa o “apparente”, qualora, cioè, il giudice di merito pretermetta
del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento,
ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita disamina logica e
giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante (dopo avere correttamente dato atto che la parte
appellante aveva espressamente formulato censura in ordine alla “applicazione di
compensi medi di mercato senza tenere conto della realtà economica nella quale
operava”) si è indotto ad respingere l’appello principale sulla scorta del puro e
semplice rilievo delle modalità con le quali era stato determinato il maggior reddito e
senza nulla argomentare in ordine alla fondatezza o meno della critica concernente lo
specifico aspetto della vaghezza dei criteri di determinazione numeraria del reddito
non dichiarato. Non par dubbio che siffatte motivazioni del provvedimento risultino

4

essere stata questa redatta in modo tale che è impossibile determinare con sufficiente

apodittiche ed insufficienti a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di
controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, a proposito del
determinante elemento fattuale della consistenza numeraria del reddito accertato.
Pertanto, si ritiene che la controversia possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza dell’impugnazione, con conseguente rinvio al giudice

affinché riesamini l’aspetto del gravame concernente la determinazione numeraria del
maggior reddito accertato.
Roma, 30 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Cassa la decisione impugnata, in
relazione a quanto accolto, e rinvia alla CTR Palermo che, in diversa composizione,
provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

dell’appello in funzione di giudice del rinvio (da individuarsi nella CTR di Palermo)

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