Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14492 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18635/2019 R.G., proposto da:

C.S., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Lindo del

Gaudio, con domicilio in Cosenza, Via Pertini n. 45.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI COSENZA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona

del Prefetto p.t..

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2639/2018, depositata

in data 13.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. C.S. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace, avverso l’ordinanza prefettizia n. 3364/13-R, con cui il ricorrente era stato sanzionato per violazioni del codice della strada.

Con sentenza n. 1832/2015, il giudice di pace di Cosenza ha respinto l’opposizione, regolando le spese.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Il tribunale ha ritenuto irrilevante l’insufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata, osservando che nel giudizio di opposizione può sindacarsi dinanzi al giudice ordinario solo l’eventuale carenza assoluta della motivazione del provvedimento sanzionatorio e che, nello specifico, il Prefetto aveva rilevato l’infondatezza dei motivi dedotti dall’interessato, rinviando alle deduzioni dell’organo accertatore.

La cassazione della sentenza è chiesta da C.S. con ricorso in due motivi.

La Prefettura di Cosenza è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 241 del 1900, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che sia la Prefettura che il giudice di pace sarebbero incorsi nell’errore di ritenere che il ricorrente non avesse riproposto in giudizio i motivi di contestazione sollevati con il ricorso al prefetto, mentre nell’atto di opposizione era contenuto un esplicito richiamo a tutte le argomentazioni esposte in sede amministrativa. In ogni caso, il giudice di pace avrebbe dovuto annullare la sanzione per difetto di motivazione.

Il secondo motivo denuncia la carenza di motivazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale respinto l’impugnazione senza pronunciarsi e motivare anche in merito alla nullità del verbale di accertamento, potendo disapplicare d’ufficio l’atto amministrativo illegittimo.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè difetta della benchè minima esposizione delle vicende di causa, del contenuto delle rispettive richieste, delle difese sollevate nei gradi di merito e delle motivazioni delle pronunce adottate.

L’impugnazione esordisce con una brevissima premessa in cui è trascritto il solo dispositivo delle sentenze di merito, senza altra illustrazione delle vicende di causa, non ricavabile neppure dall’esame dei singoli motivi di ricorso.

Giova ricordare che, nel ricorso per cassazione, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è prescritto a pena inammissibilità, poichè l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda portata all’esame del giudice di legittimità è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072/2018; Cass. s.u. n. 11308/2014).

L’indicazione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni delle parti deve potersi ricavare esclusivamente dal ricorso, da esaminare nella sua interezza, senza necessità di ricorrere ad altre fonti (sentenza impugnata o controricorso), stante il principio di necessaria autonomia dell’impugnazione (Cass. n. 29093/2018; Cass. s.u. n. 11308/2014).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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