Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14492 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4111/2011 R.G. proposto da:

R.I., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’Avv. FIORILLI PAOLO, che

la rappresenta e difende unitamente all’Avv. CASTELLANI GLAUCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 89/11/2010, depositata il 07/07/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.I. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia n. 89/11/10, depositata il 7 luglio 2010, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso da essa proposto avverso l’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva proceduto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, alla determinazione di un maggior reddito, ai fini Irpef a tassazione separata per l’anno 2004, scaturente da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile.

Ritenevano infatti i giudici del gravame che legittimamente l’ufficio aveva ritenuto non utilizzabile, ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore indicato nella perizia giurata di stima che aveva rideterminato il valore del terreno alla data del 1/1/2002 e in base al quale la contribuente aveva pagato l’imposta sostitutiva del 4% ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, dal momento che, ai fini del calcolo della plusvalenza in relazione alla successiva vendita, la contribuente si era discostata da tale valore (pattuendo un corrispettivo di vendita inferiore) con la conseguenza che, secondo l’ufficio, tornava ad essere applicabile, quale valore di riferimento, quello di acquisto del terreno.

L’Agenzia delle Entrate non ha resistito con controricorso ma ha depositato c.d. atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che la citata disposizione non attribuisce all’ufficio fiscale alcun potere di disapplicare il regime agevolativo nel caso in cui, nell’atto di trasferimento, sia indicato un prezzo inferiore a quello rivalutato, e cio’ sia perche’ manca alcuna espressa previsione in tal senso, sia perche’ scopo della norma di cui al comma 6 del citato art. 7 e’ solo quello di evitare il formarsi di una minusvalenza da portare in deduzione degli altri redditi, con la conseguenza che, ove, come nel caso di specie, il corrispettivo della successiva vendita risulti inferiore all’importo fissato con perizia giurata ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva, la differenza negativa non potra’ essere portata in deduzione quale minusvalenza (ma in tal caso il valore minimo identificato per l’appunto con quello stimato con perizia giurata dovra’ sostituire il corrispettivo); mentre, nel caso di corrispettivo di importo superiore al costo di acquisto rivalutato con la perizia, la differenza tra i due valori costituira’ plusvalenza tassabile secondo i criteri di cui agli artt. 67 e 68 T.U.I.R..

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi la C.T.R. limitata a richiamare solo alcune circolari emanate dall’Agenzia delle entrate, in realta’ non vincolanti, senza fornire una propria motivazione.

4. Il primo motivo e’ infondato.

L’art. 7 (rubricato “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola”) della L. 28 dicembre 2001, n. 448, invero, dispone (per quanto qui rileva):

“agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo’ essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6” (comma 1);

“l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 e’ pari al 4 per cento dei valore determinato a norma del comma 1” (comma 2);

“la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (comma 6 ed u.c.).

Se ne desume che: a) la “rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” e’ prevista, “per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002”, soltanto agli specifici “effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b), del T.U. imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”; b) essa costituisce una mera facolta’ del contribuente, condizionata all’assoggettamento del “predetto valore… ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi” secondo le previsioni dei commi successivi; c) siffatta facolta’ e’ alternativa rispetto al criterio ordinario di “determinazione delle plusvalenze e minusvalenze” (basato sul “costo o valore di acquisto”) quale regolato al detto art. 81 (ora art. 67) T.U.I.R..

La norma, dunque, detta un ulteriore (rispetto al generale) criterio sostanziale di determinazione del reddito da plusvalenza e da minusvalenza ma – diversamente da quanto ritenuto dalla contribuente -, in carenza di qualsivoglia supporto testuale (quale invece contenuto, per l’imposta di registro, nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, secondo cui “non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore” alla misura data dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente previsto), non incide in alcun modo sul generale potere dell’ufficio di verificare, come ogni altra, anche la dichiarazione fiscale concernente la plusvalenza (o la minusvalenza) determinata in base alla L. n. 448 del 2001, art. 7 e, quindi, di accertare che il valore del bene “alla data del 1 gennaio 2002” sia comunque diverso (percio’ non solo maggiore ma anche minore, se questo rivela l’esistenza di ricchezza sottratta a tassazione) da quello determinato sulla base della perizia giurata di stima del consulente scelto, in totale sua insindacabile discrezionalita’, dal contribuente.

L’esclusione del potere di rettifica dell’Ufficio, in particolare, non puo’ essere fondato sul disposto dell’art. 7, comma 6, sopra richiamato, essendo evidente che la “rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” considerata dalla norma anche quale “valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (c.d. criterio di coerenza: v. Circ. Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005 n. 16/E) e’ quella del valore del terreno al 1 gennaio 2002 definitivamente accertata, per mancanza di rettifica di quello indicato dal consulente nominato dal contribuente ovvero (come nel caso) per decisione finale del giudice tributario investito dell’impugnazione di quella rettifica (cosi’ in motivazione, del tutto condivisibilmente, Cass., Sez. 5, n. 9109 del 06/06/2012; conf. Sez. 6-5, n. 22990 del 13/12/2012, pronunciata in parallelo procedimento svoltosi nei confronti di R.G.).

5. Resta assorbito il secondo motivo, essendo appena il caso di rilevare che la correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dal giudice a quo priva di ogni rilievo le contestazioni mosse in ordine alle argomentazioni al riguardo svolte nella sentenza impugnata.

Giova al riguardo rammentare che, secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimita’, il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo – qui applicabile ratione temporis – previgente alla modifica apporta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), puo’ concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorche’ senza fornire alcuna motivazione, ovvero fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimita’ puo’, nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli dall’art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v. ex aliis Cass., Sez. 5, n. 9109 del 2012, cit.; Sez. 5, n. 6328 del 10/03/2008, Rv. 602612; Sez. L, n. 19618 del 22/12/2003, Rv. 569131).

6. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attivita’ difensiva dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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