Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14492 del 15/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 15/06/2010), n.14492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio

dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

per la Cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale dell’Abruzzo n. 97/2007/6 depositata il 4/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11/5/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste de P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Ceniccola Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da M.M. contro il Comune di L’Aquila è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 216/3/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 1998- 2001, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente. La CTR rilevava che il Comune, nell’effettuare la stima dell’immobile, non aveva tenuto conto del D.Lgs. n. 504 del 1992, “essendosi limitato ad attribuirgli un valore che , non essendo la risultanza di criteri di legali di salutazione, deve considerarsi assolutamente arbitrario”.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza dell’11/5/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume il vizio di ultrapetizione: la CTR avrebbe rilevato la carenza di motivazione dell’atto impugnato nonostante tale censura non fosse stata sollevata dalla parte.

La censura è inammissibile stante la mancata allegazione o trascrizione del ricorso intro-duttivo. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate ( Sez. L, Sentenza n. 1 5808 del 12/06/2008). L’art. 369 c.p.c., comma 4 prescrive inoltre, a pena di improcedibilità, il deposito degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda.

Con secondo motivo il ricorrente assume il vizio di motivazione della decisione. La CTR avrebbe affermato che il valore attribuito non costituiva la risultanza di criteri legali di valutazione, nonostante l’atto contenesse tali valori.

La censura è fondata sia in considerazione delle indicazioni dell’atto come trascritto dal ricorrente, sia per la genericità della motivazione della sentenza laddove, a fronte delle indicazioni contenute nell’atto, non si precisa quali parametri sarebbero assenti nell’atto impugnato.

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli altri motivo di ricorso.

Consegue da quanto sopra la Cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010

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