Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14492 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32602-2018 proposto da:

A.G., in proprio e quale esercente la

responsabilità genitoriale sulla figlia minore

A.V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato COPPARI PAOLO;

– ricorrente –

contro

S.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1532/2018 della CORTE D’APPELLO) di ANCONA,

depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2009, A.G. e D.G.G., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore A.V.G., convenivano in giudizio S.P. e L.S., quali esercenti la potestà genitoriale sul minore S.L., per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dalla loro figlia, a seguito del sinistro avvenuto in Ancona, il 27.4.2007.

Parte attrice sosteneva che in quella data il minore S., in sella alla sua bicicletta, nel Parco Belvedere di Ancona, investiva la minore A..

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1952 del 16.12.2013, rigettava la domanda di risarcimento proposta dai genitori della minore, compensando le spese.

Avverso il predetto provvedimento gli attori proponevano appello.

2. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1532/2018 del 23.07.2018, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. La Corte riteneva che ai fini dell’applicabilità sia dell’art. 2047 c.c. che dell’art. 2048 c.c. – che presuppongono la capacità di intendere e di volere del minore, in relazione alla quale è prospettabile una cupa in pigliando o in educando – deve essere preliminarmente vagliata la sussistenza di un fatto antigiuridico posto in essere dal minore. Infatti, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la Corte ha ritenuto che gli attori non avessero dimostrato la dinamica dell’evento e, pertanto, non risultava provato l’esistenza di un fatto antigiuridico posto in essere dal minore S..

3. Avverso tale sentenza, A.G. propone ricorso per cassazione, sulla base due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e gli artt. 2697,2712 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

La Corte territoriale avrebbe errato nel non ritenere antigiuridico l’investimento operato dal ciclista minore S. sull’assunto che non sarebbe stato provato nè il dolo nè la colpa.

Invero, la parte ricorrente avrebbe correttamente assolto al suo onere probatorio, dimostrando correttamente la dinamica del sinistro ovvero il nesso causale tra l’evento traumatico e il danno subito.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.; artt. 2697,1227,2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che se anche si volesse riconoscere non provata la dinamica dell’incidente, la sentenza della Corte sarebbe comunque errata in quanto posta in violazione con l’art. 2697 c.c., comma 2, poichè avrebbe esonerato parte convenuta dal provare le eccezioni e/o l’inefficacia dei fatti posti a base della domanda attrice.

5. Il ricorso è inammissibile.

I motivi, innanzitutto, non recano una precisa parametrazione al paradigma dell’art. 360 c.p.c..

Nella rubrica vengono evocati gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c., ma non nel modo indicato da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, bensì postulandosi una rivalutazione della quaestiofiicti. Anche la evocazione dell’art. 2712 c.c. in ordine al messaggio sms sollecita una rivalutazione dell’apprezzamento in fatto e non evidenzia alcuna violazione o falsa applicazione della norma.

La stessa cosa dicasi delle norme degli artt. 1227 e 2727 c.c..

L’illustrazione, inoltre, in ragione della carente esposizione nel fatto della vicenda storica oggetto della domanda, risulta poco comprensibile.

Infine si viola, quanto alla localizzazione, l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si indica se e dove le risultanze probatorie rassegnate sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità.

Pertanto il motivo, ferma restando l’inosservanza della norma sopradetta, si risolve in una sollecitazione ad una rivalutazione della quaestio jà di non consentita vigente il muovo art. 360 c.p.c., n. 5, siccome ricostruito nel suo significato da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’indefensio dell’intimata rende inutile provvedere sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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