Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14492 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20382-2016 proposto da:

N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

LUGARI;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 175/2016 del GIUDICE DI PACE di MODENA,

depositata il 31/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

osserva quanto segue.

N.S. ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n. 175/2016 del 31.5.2016 del Giudice di Pace di Modena, che ha rigettato il ricorso proposto in opposizione al decreto di espulsione del Prefetto di Modena del 10.1.2016.

Con un unico motivo di ricorso per cassazione, N. contesta la decisione affermando la ricorrenza del vizio di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 22, 28, 29 e 31 con riferimento agli art. 29 e 31 Cost.

Afferma in sostanza il ricorrente la mera apparenza della motivazione adottata dal Giudice di pace di Modena, senza considerare la documentazione prodotta attestante la attività lavorativa del ricorrente, i suoi legami familiari, la irrilevanza del risalente precedente penale, la riduzione del reddito come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, quale diretta conseguenza di un infortunio sul lavoro dallo stesso N.. subito suo malgrado.

Il ricorso non risulta notificato e dunque deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 19623/2015).

E comunque la censura articolata si presenta manifestamente infondata.

Nel caso di specie il Giudice di pace, con motivazione analitica ed adeguata, ha rilevato, quanto alla condizione di padre di minori residenti nel territorio italiano, la assenza di pregiudizio per gli stessi, richiamando il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna del 9.1.2014 che, in considerazione dei gravi precedenti penali del N., ha rigettato la sua istanza, ritenendo le circostanze evidenziate dai precedenti penali incompatibili con l’esercizio adeguato della responsabilità genitoriale ed evidenziando la mancanza di qualsiasi allegazione sull’eventuale pregiudizio dei minori durante il giudizio, nonchè la assenza dei presupposti per il riavvicinamento familiare (suoceri originari della Tunisia, ormai di cittadinanza italiana che tuttavia non possono essere considerati parenti entro il secondo grado).

Il Giudice di pace ha inoltre richiamato i gravi precedenti penali a carico del ricorrente, con riscontro di adeguatezza del decreto di espulsione che nella sua motivazione ha affermato che il N. appartiene ad una delle categorie pericolose per l’ordine pubblico.

Si rammenta che questa Corte ha già affermato che il divieto di espulsione di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c), costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicchè non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero (Cass. 18553/14).

E’ stato inoltre puntualmente evidenziato che il N. non ha in alcun modo contestato o impugnato il provvedimento che aveva rigettato il richiesto di rinnovo del permesso di soggiorno.

Su questo punto la Corte ha chiarito in diverse occasioni che: “L’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non può fondarsi su motivi attinenti al mancato rilascio del permesso di soggiorno o al diniego del rinnovo, il cui esame, trattandosi di provvedimenti discrezionali e non vincolati, è riservato alla giustizia amministrativa” (Cass. 20331/2013), e tuttavia in concreto il N. richiama esattamente gli elementi che hanno portato al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, senza averlo in precedenza impugnato.

Considerato che in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese non essendosi costituito l’intimato.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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