Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14491 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15160/2019 R.G., proposto da:

S.V. E D.R.P., rappresentati e difesi

dall’avv. Ignazio Galfo, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Emilio Faà di Bruno n. 52, presso l’avv. Gianfranco Zacco.

– ricorrenti –

contro

V.F., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco

Cacciola, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2,

presso l’avv. Salvatore Vittorio.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 845/2019,

pubblicata in data 12.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. V.F. ha adito il tribunale di Ragusa, esponendo di aver stipulato con S.V. e D.R.P. un contratto preliminare di acquisto di un appartamento sito in (OMISSIS), e di aver versato una caparra di Euro 12.000,00. Ha altresì dedotto che il contratto era sottoposto alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo per l’acquisto e che tale evento non si era verificato, istando per la dichiarazione di inefficacia del preliminare e la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme percepite.

I promettenti venditori si sono costituiti in giudizio, sostenendo che la V., benchè formalmente diffidata, si era rifiutata di concludere il definitivo ed era quindi inadempiente.

Hanno chiesto in via riconvenzionale di accertare l’intervenuta risoluzione di diritto del preliminare e di dichiarare che i convenuti avevano titolo a trattenere le somme percepite, con condanna della promissaria acquirente al risarcimento del danno per aver illegittimamente trascritto la domanda giudiziale e per non aver rilasciato il garage, oggetto della promessa di vendita, rendendo impossibile la vendita dell’immobile a terzi.

Acquisita documentazione ed esaurita la trattazione, all’esito il tribunale, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., ha accolto la riconvenzionale, respingendo ogni altra domanda e liquidando a titolo di risarcimento l’importo di Euro 17.000, oltre accessori, con ordine di cancellazione della trascrizione della domanda.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Catania, dopo aver premesso che il termine di conclusione del definitivo era stato più volte prorogato su accordo delle parti e che, con missiva del 18 giugno 2013, i promettenti venditori avevano invitato la V. a dare esecuzione al contratto preliminare entro e non oltre il 31 agosto 2013, a pena di risoluzione, ha osservato che la mancata comunicazione dell’esito della pratica di concessione del mutuo non giustificava la risoluzione, atteso che il termine di adempimento non era essenziale e che gli attuali ricorrenti non avevano alcun interesse a far venir meno gli obblighi derivanti dal preliminare.

La sentenza ha dato atto che la V. aveva comunque comunicato – in data (OMISSIS) – che l’azienda di credito aveva prorogato alla seconda decade del mese di settembre la comunicazione dell’esito della richiesta di mutuo e che, con successiva lettera dell’ottobre 2013, aveva avvisato i ricorrenti dell’esito negativo della pratica.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.V. e da D.R.P. con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

V.F. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che il contratto preliminare prevedeva la risoluzione di pieno diritto qualora all’acquirente non fosse stato concesso il mutuo per l’acquisto e che la V. era tenuta a comunicare entro il 30 settembre l’eventuale accoglimento della richiesta di mutuo. Detto termine era stato prorogato al (OMISSIS) e sebbene, con raccomandata del (OMISSIS), i promettenti venditori avessero diffidato la controparte ad adempiere entro il 31 agosto dello stesso anno, la V. aveva dato riscontro alla missiva solo due giorni prima della scadenza del termine fissato nella diffida.

La Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che i promettenti venditori avevano – quindi – prestato la massima disponibilità ed improntato la loro condotta a buona fede, mentre la promissaria acquirente non si era diligentemente attivata per dare esecuzione al contratto.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando alla Corte di merito di aver omesso di esaminare le circostanze che avevano impedito la conclusione del contratto e, in particolare, la condotta complessiva dei contraenti, la collaborazione e l’osservanza degli obblighi di buona fede dai parte dei ricorrenti e il disinteresse mostrato dalla V. per la regolare esecuzione della promessa di vendita.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, una volta sfumata o differita sine die la conclusione del contratto definitivo, non era stato possibile accettare le offerte di acquisto pervenute successivamente, poichè la V. aveva continuato ad occupare un garage e non aveva provveduto alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Tali circostanze, valutate unitamente alle altre risultanze di causa, giustificavano la pronuncia di risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente.

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte distrettuale di non aver tenuto conto della deposizione di I.A., che aveva confermato che i ricorrenti non avevano potuto vendere l’immobile a causa della mancata restituzione del garage e dell’iscrizione ipotecaria accesa sull’immobile.

I quattro motivi, che appaiono strettamente connessi che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Non è in discussione che il contratto preliminare di vendita immobiliare fosse sottoposto alla condizione risolutiva della concessione di un mutuo per l’acquisto in favore della V., con obbligo di quest’ultima di comunicare tempestivamente l’esito della pratica.

Protrattasi nel frattempo la conclusione del contratto, i prom4ttenti venditori nel giugno 2013, avevano invitato la controparte a comunicare, entro e non oltre il 30 agosto dello stesso anno, l’eventuale concessione del mutuo.

Tuttavia, proprio sulla scorta delle evidenziate circostanze di fatto (richiamate a pagg. 4-7 della sentenza impugnata), la Corte distrettuale ha escluso che la V. fosse incorsa in un inadempimento grave, ponendo in rilievo che le parti non avevano sin dall’inizio fissato un termine essenziale e che neppure sussisteva un concreto interesse dei promittenti venditori a non perfezionare il definitivo.

Le circostanza che i ricorrenti reputano sufficienti per addebitare alla controparte la risoluzione del contratto (elencate a pagg. 5-7 del ricorso), sono state specificamente esaminate, non potendo fondatamente denunciarsi l’omesso esame di fatti decisivi o di singole risultanze probatorie, allorquando il fatto storico dedotto in causa sia stato oggetto di valutazione, non dovendo il giudice – in tal caso – dar conto di tutte le emergenze processuali (Cass. s.u. n. 8053/2014).

In realtà, a fronte dell’evidenziato apprezzamento della condotta, le censure si risolvono in una diversa lettura delle vicende sostanziali, volta a confutare il giudizio di scarsa rilevanza dell’inadempimento cui è pervenuta la sentenza, che è tema che attiene al giudizio di fatto e alle valutazioni riservate al giudice di merito, censurabili solo per vizi di motivazione (Cass. n. 12182/2020; Cass. n. 6401/2015). Quanto all’illegittima trascrizione della domanda giudiziale e l’impossibilità dei ricorrenti di vendere a terzi l’immobile, il tema era stato proposto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno e già il tribunale aveva ritenuto che tale pregiudizio non fosse autonomamente risarcibile, essendo conseguenza dell’illegittimità del rifiuto di concludere il definitivo (cfr. sentenza di primo grado, pag. 6).

Tale statuizione non risulta censurata in appello, restandone preclusa la deduzione in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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