Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14491 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2207/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo,

29, presso lo studio dell’Avv. Guido Granzotto che lo rappresenta e

difende, unitamente all’Avv. Paolo Alliata del Foro di Novara per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 49/15/2010, depositata il 24/9/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

maggio 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Stefano Varone;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dotta

SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.F. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Novara avverso il silenzio-rigetto opposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di istanza di rimborso della somma di Euro 18.178,00, che egli assumeva aver versato in eccesso a titolo di imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazione societaria non negoziata in mercati regolamentati, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ex art. 5.

L’adita C.T.P. accoglieva il ricorso, con sentenza confermata in grado d’appello dalla C.T.R del Piemonte, sulla base del rilievo che il contribuente, indicando nel quadro RT del Mod. unico 2007 la limitata quota della partecipazione che egli intendeva rivalutare (9,793%, cui corrispondeva un’imposta sostitutiva di Euro 28.124,00, pari al 4% del valore stimato con perizia, inferiore all’imposta effettivamente versata, per mero errore, pari a Euro 46.302,00), aveva esercitato un legittimo potere di rettifica.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con unico mezzo.

Resiste il contribuente, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, denunciando – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 5, sostiene che, come desumibile dal tenore letterale del detto art. 5, assumevano valore determinante, ai fini del perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni societarie, unicamente la redazione della “perizia di stima” e l’assoggettamento del predetto valore ad imposta sostitutiva con il versamento dello stesso; nell’ambito di tale iter nessuna rilevanza poteva invece avere la compilazione del quadro RT della dichiarazione redditi.

La censura e’ fondata.

In base al succitato art. 5 “agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. c) e c- bis) del T.U. sulle imposte dirette… per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentari, posseduti alla data dei 1 gennaio 2005, puo’ essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della societa’, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima…, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi” da versarsi “entro il 30 giugno 2006” e che “puo’ essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo”.

Come appare evidente dal tenore letterale della detta disposizione, assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento dette procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato; nessuna rilevanza puo’ invece assumere, nell’ambito di tale iter, la compilazione del quadro RT detta dichiarazione dei redditi, assolutamente non menzionata dalla disposizione in esame, o il pagamento (in seguito alla consentita opzione per il pagamento rateizzato) solo della prima rata, costituendo detta dilazione solo una mera agevolazione di pagamento. Tanto e’ confermato anche dal comma 4 dell’articolo in esame, che, nel precisare i documenti da conservare a cura del contribuente, indica solo la perizia e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, senza in alcun modo menzionare la dichiarazione dei redditi. Siffatta scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volonta’, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva), comporta di per se’ quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cuidegli artt. 1324, 1334 c.c. e segg., non puo’ essere revocato per scelta unilaterale del contribuente.

In tal senso anche la Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 35/E del 4-82004, ove e’ stato precisato che “l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente puo’ avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del T.U.I.R.. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o piu’ rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi. Le norme in esame prevedono la facolta’ di avvalersi in prospettiva di un’agevolazione e il contribuente non puo’ modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso.

Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 10 e segg.. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, il contribuente puo’ avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 (c.d. ravvedimento operoso)… “(v. in termini Sez. 5, n. 3410 del 20/02/2015).

La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei suesposti princi’pi e va quindi cassata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto (e’ pacifico che parte contribuente ha fatto redigere la perizia giurata ed ha provveduto tempestivamente al pagamento dell’imposta), la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

In considerazione della novita’ della questione trattata, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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