Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14491 del 09/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.09/06/2017), n. 14491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19332-2016 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU,
rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO SCARAZZATI;
– ricorrente –
contro
P.K.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 10881/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte,
osserva quanto segue: con ricorso ex art 391 bis c.p.c. M.P. chiede per la correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, sez. 1 civile, recante il numero 10881/2016, depositata il 25.05.2016, evidenziando che nel corpo della motivazione ed in particolare alla pag. 4 e seg., si afferma: – che la convivenza dei coniugi protratta per oltre tre anni dopo la sentenza di nullità del matrimonio pronunziata da un Tribunale ecclesiastico rappresenta di per sè una situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze definitive di matrimonio e si caratterizza, tuttavia, come una exceptio iuris in senso stretto, non sollevabile dal P.M., nè rilevabile d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità, ma proponibile solo dal coniuge; – che nel caso concreto i coniugi non avevano sollevato tale eccezione, che invece era stata rilevata d’ufficio dalla Corte di Appello sulla base degli atti in violazione del principio dell’exceptio iuris (principio consolidato in sede di legittimità), con la conseguenza che la sentenza in questione non aveva fatto corretta applicazione del principio enunciato.
Rilevava inoltre il ricorrente come, nonostante tale premessa e motivazione, il relatore alla riga 6 del considerato ed alla riga 2 del dispositivo aveva affermava erroneamente il “rigetto” della domanda di delibazione.
Considerato come effettivamente dalla lettura della motivazione dell’ordinanza, dalle argomentazioni tecniche e letterali apportate a supporto della decisione emerge senza alcun dubbio la incoerenza tra la motivazione, la decisione e il dispositivo e la chiara ricorrenza nel punto indicato di un mero errore materiale, dal quale deriva la necessità di giungere alla sostituzione della parola “rigetto” con la parola “accoglimento” e della parola ” rigetta” con la parola “accoglie”.
Ritenuto che in conclusione il ricorso va accolto disponendo la correzione dell’errore materiale nei termini sopra indicati.
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale nel senso che alla pag. 6, nel corpo del “Considerato” alla riga 6 ove è scritto “rigetto” si intenda invece “accoglimento” ed alla pagina 7 nel corpo del dispositivo alla riga 2 del dispositivo, ove è scritto “rigetta”, si intenda “accoglie”. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017