Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14490 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 11/03/2011, dep. 30/06/2011), n.14490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO COMPLESSO IMMOBILIARE

(OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA R.R. PEREIRA 202, presso lo studio dell’avvocato BOFFA FRANCO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FAS FIN. IMMOBILIARE SRL (OMISSIS), in persona del suo

amministratore unico e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE PARIOLI 28, presso lo studio

dell’avvocato FOLCHITTO ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46430/2009 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

30/04/08, depositata il 02/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato Boffa Franco, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente impugna la sentenza n. 46430/2009 del Giudice di Pace di ROMA del 30/04/08, depositata il 02/07/2009 che, in accoglimento del ricorso dell’odierna intimata, ha annullato la delibera condominiale del 3 agosto 2000, lesiva dei diritti di quest’ultima.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Parte ricorrente afferma che la decisione impugnata è ricorribile in cassazione perchè adottata secondo equità “non avendo alcun valore intrinseco e quindi non superando il limite di valore di 1.100 Euro”.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile essendo la sentenza in questione appellabile e non ricorribile in cassazione. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ulteriormente deduce che la controversia in questione doveva ritenersi decisa secondo equità, per essere il suo valore al di sotto di Euro 1.100,00 con conseguente sottoposizione della decisione al solo ricorso straordinario per cassazione.

Il ricorso è inammissibile, poichè la decisione impugnata è soggetta ad appello e non a ricorso per cassazione.

Occorre infatti osservare che, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, l’originaria inappellabilità sancita all’art. 339 c.p.c., comma 3, è venuta meno in quanto il D.Lgs. citato, art. 1, dispone che contro la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, è consentito l’appello, anche se limitato alla violazione di norme sul procedimento, alla violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. La norma transitoria di cui all’art. 27 del D.Lgs. citato prevede inoltre che la disciplina è di immediata applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2006), ulteriormente aggiungendo che ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro tale data si applica la disciplina previgente. Nel caso in questione la sentenza impugnata è stata depositata nel 2009 e la disciplina processuale applicabile è quella introdotta con il decreto legislativo più volte citato. La questione della pronuncia o meno secondo equità risulta quindi ininfluente ai fini dell’individuazione del giudice dell’impugnazione, restando inappellabili quindi a ricorribili soltanto per cassazione le sole decisioni assunte dal giudice di pace secondo equità ma ai sensi dell’art. 114 c.p.c. (su richiesta delle parti). Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 700,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA